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Il 27 marzo il Parlamento Europeo ha approvato una raccomandazione molto importante per la libertà della rete.
Qui di seguito trovate una parte del testo (il grassetto è nostro), invitandovi comunque a leggerla tutta:
Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI))
Il Parlamento europeo,
(…)
A. considerando che l’evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico (ad esempio, per campagne elettroniche e il voto elettronico), uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di espressione (ad esempio il blog) e per sviluppare attività commerciali, nonché uno strumento per promuovere l’acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza (e-learning); considerando che Internet ha anche apportato un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, per esempio quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di acquisire familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di popoli e culture diversi; considerando che Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo,
B. considerando che i governi e le organizzazioni ed istituzioni di interesse pubblico dovrebbero fornire un idoneo quadro normativo e mezzi tecnici adeguati per consentire ai cittadini di partecipare attivamente ed efficacemente ai processi amministrativi tramite le applicazioni dell’e-government (amministrazione digitale),
C. considerando che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nella sua dimensione “senza limiti di frontiera”,
D. considerando che la trasparenza, il rispetto della vita privata e un clima di fiducia fra gli utilizzatori di Internet dovrebbero essere considerati elementi indispensabili per conseguire una visione della sicurezza sostenibile per Internet,
E. considerando che su Internet la libertà di espressione e la via privata possono al contempo risultare potenziate e maggiormente esposte a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti privati e pubblici,
F. considerando che Internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per messaggi violenti come quelli che incitano intenzionalmente a compiere attacchi terroristici, nonché per siti web che possono incitare a compiere crimini motivati dall’odio; che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti,
G. considerando che questi crimini devono essere combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera e aperta di Internet,
H. considerando che in una società democratica i cittadini hanno il diritto di osservare e giudicare quotidianamente le azioni e le convinzioni dei propri governi e delle società private che forniscono loro servizi; considerando che tecniche di sorveglianza tecnologicamente avanzate, talvolta in assenza di sufficienti garanzie legali che fissino i limiti della loro applicazione, minacciano sempre più questo principio,
I. considerando che gli individui hanno il diritto di esprimersi liberamente su Internet (come nel caso del contenuto generato dagli utenti, dei blog e delle reti sociali) e che i motori di ricerca e i fornitori di servizi Internet hanno agevolato notevolmente l’ottenimento di informazioni, ad esempio su altri individui, da parte dei singoli; considerando tuttavia che esistono situazioni in cui le persone desiderano cancellare le informazioni contenute in tali banche dati e che pertanto le imprese devono poter garantire che gli individui possano veder cancellati i dati personali da tali archivi;
J. considerando che i progressi tecnologici consentono sempre più di sorvegliare le attività dei cittadini su Internet in modo segreto e praticamente inintelligibile per il singolo; che la mera esistenza di tecnologie di sorveglianza non giustifica automaticamente il loro uso, bensì l’interesse preponderante della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dovrebbe determinare i limiti e precisare le condizioni in base alle quali tali tecnologie possono essere utilizzate dai poteri pubblici o da società; considerando che il fatto che gli Stati membri si arroghino il diritto di intercettare e controllare tutto il traffico dati su Internet che si svolge sul loro territorio, a prescindere dal fatto che si tratti dei loro stessi cittadini o di traffico dati proveniente dall’estero, non può essere giustificato dalla lotta al crimine su Internet e dalle minacce che alcune persone e organizzazioni rappresentano per una società democratica aperta quando usano Internet per ledere i diritti dei cittadini; considerando che la lotta al crimine deve essere proporzionata alla natura del crimine stesso;
(…)
L. considerando che giova ricordare che, trattandosi di diritti come la libertà di espressione o il rispetto della vita privata, limitazioni all’esercizio di tali diritti possono essere imposte dalle autorità pubbliche solo se conformi alla legge, necessarie, proporzionate e appropriate in una società democratica,
M. considerando che su Internet esiste un grave divario di potere e di conoscenza tra, entità aziendali e governative da un lato, e i singoli utenti dall’altro; considerando pertanto che occorre avviare un dibattito sulle necessarie limitazioni al “consenso”, per determinare ciò che le aziende e i governi possono chiedere a un utente di divulgare e fino a che punto è lecito chiedere a un individuo di rinunciare alla propria vita privata e ad altri diritti fondamentali per ricevere in cambio determinati servizi Internet o altri privilegi,
N. considerando che Internet, dato il suo carattere globale, aperto e partecipativo, gode di norma di libertà ma che ciò non esclude la necessità di riflettere (a livello nazionale e internazionale, in ambito pubblico e privato) sulla maniera in cui le libertà fondamentali degli utenti di Internet, nonché la loro sicurezza, sono rispettate e protette,
O. considerando che la maggior parte dei diritti fondamentali coinvolti nel mondo di Internet comprendono, ma non in via esclusiva, il rispetto per la vita privata (compreso il diritto di cancellare in modo permanente la propria impronta digitale), la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, il divieto di discriminazione e l’educazione; considerando che il contenuto di questi diritti, compreso il loro ambito e campo di applicazione, il livello di protezione che forniscono, nonché il divieto di violazione degli stessi, dovrebbe essere disciplinato dalle regole sulla protezione dei diritti dell’uomo e fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri, dai trattati internazionali sui diritti dell’uomo, compresa la CEDU, dai principi generali del diritto comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e/o da altre pertinenti norme della legislazione nazionale, internazionale e comunitaria, nei rispettivi ambiti d’applicazione,
P. considerando che tutti i soggetti coinvolti e attivi su Internet dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e prendere parte a dibattiti in cui si discutano questioni importanti e urgenti riguardo l’attività su Internet, allo scopo di identificare e promuovere soluzioni comuni,
(…)
V. considerando che nel mondo le imprese del settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (TIC) si trovano a fronteggiare crescenti pressioni da parte degli Stati per conformarsi alle leggi e alle politiche nazionali, con modalità che possono confliggere con i diritti umani di libertà di espressione e di riservatezza riconosciuti a livello internazionale; considerando che sono stati compiuti passi positivi come nel caso di un gruppo multilaterale di aziende, organizzazioni della società civile (comprendenti associazioni per i diritti umani e per la libertà di stampa), investitori e accademici che ha creato un approccio fondato sulla collaborazione allo scopo di proteggere e far progredire la libertà di espressione e la vita privata nel settore delle TIC e ha dato vita alla Global Network Initiative (GNI)(11) ,
(…)
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti
a) partecipare agli sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l’evoluzione di approcci “dal basso verso l’alto” e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet dovrebbero essere reali e non illusorie;
b) riconoscere che Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l’accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell’informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell’analfabetismo elettronico e dell’esclusione democratica nell’era elettronica(12) ;
c) sollecitare gli Stati membri a fornire risposte a una società sempre più consapevole dell’importanza delle informazioni e a trovare la maniera per assicurare maggiore trasparenza nel processo decisionale attraverso un maggiore accesso dei cittadini alle informazioni archiviate dei governi così da consentire loro di approfittare di dette informazioni; applicare il medesimo principio alle proprie informazioni;
d) garantire, insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà di espressione e tutela della vita privata, nonché l’apertura su Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;
e) garantire che i diritti legali del minore ad essere protetto, così come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e come sancito dalla normativa dell’Unione europea, si rispecchino pienamente in ogni pertinente azione, strumento o decisione che riguardi il rafforzamento della sicurezza e della libertà su Internet;
Risoluto impegno a combattere la cibercriminalità
f) invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a esaminare e sviluppare una strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, ai sensi, fra l’altro, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del “furto d’identità” e frode a livello dell’Unione europea in collaborazione con i fornitori di Internet e le organizzazioni degli utenti, come pure con le autorità di polizia che si occupano della cibercriminalità e a presentare proposte su come lanciare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione garantendo nel contempo un uso di Internet sicuro e libero per tutti; chiedere la creazione di uno sportello dell’Unione europea per l’assistenza alle vittime di furto e di usurpazione di identità;
g) incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell’applicazione della legge e prevedere un’adeguata formazione per le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei diritti fondamentali; riconoscere la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale;
h) garantire che i lavori intrapresi nell’ambito del progetto “Check the web” e le recenti iniziative volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cibercriminalità, tra cui la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su Internet (creazione di una piattaforma europea per la cibercriminalità da parte di Europol) siano necessarie, proporzionate e adeguate, e provviste delle garanzie necessarie;
(…)
l) procedere all’adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver valutato, alla luce delle attuali ricerche sull’innovazione, fino a che punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista di questo obiettivo, in vista di quest’obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l’incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale;
m) garantire che l’espressione di convinzioni politiche controverse su Internet non sia perseguita penalmente;
n) garantire che nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare il diritto dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione di raccogliere e distribuire informazioni a scopo di cronaca;
Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet
o) considerare che l’identità digitale” sta sempre più diventando parte integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati, per cui il particolare insieme di dati organicamente collegati all’ “identità digitale” di un individuo andrebbe definito e protetto e ogni suo elemento considerato come un diritto personale inalienabile, di natura non economica e non negoziabile; tenere adeguatamente conto dell’importanza per la vita privata dell’anonimato, degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre, dei mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro utilizzo, ad esempio attraverso le varie tecnologie per il rafforzamento della tutela della vita privata (PET) disponibili;
p) fare in modo che gli Stati membri che intercettano o controllano il traffico di dati, a prescindere dal fatto che si tratti dei propri cittadini o di traffico di dati provenienti dall’estero, lo facciano nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge; invitare gli Stati membri a garantire che le ricerche remote, se previste dalle leggi nazionali, siano condotte sulla base di un valido mandato emesso dalle competenti autorità giudiziarie; ritenere inaccettabili le procedure semplificate per condurre le ricerche remote rispetto alle ricerche dirette, poiché violano il principio dello stato dirititto ed il diritto alla riservatezza;
q) riconoscere il pericolo di alcune forme di sorveglianza e di controllo su Internet destinate anche a seguire ciascun passo “digitale” di un individuo allo scopo di fornire un profilo dell’utilizzatore e di attribuire dei “punti”; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in termini di necessità e proporzionalità alla luce degli obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività su Internet che comportano la condivisione di dati personali (come nel caso delle reti sociali);
r) sollecitare gli Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al pubblico, sulla sorveglianza della rete, garantendo legalità, proporzionalità e trasparenza;
s) esaminare e fissare limiti al “consenso” che può essere richiesto ed estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro vita privata, dal momento che vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di conoscenze fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;
t) limitare, definire e disciplinare in maniera rigorosa i casi in cui una società di Internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative e garantire che l’uso di questi dati da parte di governi sia soggetto alle norme più severe sulla protezione dei dati; stabilire un controllo e una valutazione efficaci di tale processo;
u) sottolineare l’importanza del riconoscimento del diritto degli utenti di Internet di ottenere la cancellazione permanente dei propri dati personali che si trovano sui siti Internet o su qualsiasi supporto di memorizzazione di terzi; garantire che i fornitori di servizi Internet, gli operatori del commercio elettronico e i servizi della società dell’informazione rispettino la decisione degli utenti; assicurare che gli Stati membri garantiscano l’esercizio effettivo del diritto dei cittadini di accedere ai propri dati personali, inclusi, se del caso, la soppressione di tali dati o il loro ritiro dai siti web;
v) condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;
w) invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata e ad evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione;
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