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Definizioni e norme
La realizzazione di un sito e-commerce è regolata dalla normativa predisposta dalla Comunità Europea, principalmente a mezzo di Direttive recepite poi dal legislatore italiano. La Direttiva principale emanata in materia è la 2000/31/CE che fissa i principi generali della materia, poi attuata dal Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.
Il decreto stabilisce il principio che chi intenda svolgere attività di commercio elettronico o più genericamente intenda prestare servizi nella società dell’informazione, ha libero accesso a tale settore senza necessità di un’autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi relativi a settori speciali (come per i servizi postali). Per cui il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, cosicché un prestatore di servizi che opera stabilmente nel territorio italiano sarà assoggettato alle norme e alle sole incombenza amministrative imposte dallo Stato italiano.
Il commercio elettronico è lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi, il commercio elettronico comprende tutte le procedure che adottano strumentazioni elettroniche, e non solo le transazioni che avvengono in una rete telematica. Importante è ricordare che il commercio elettronico non si esaurisce nello strumento per il contatto tra fornitore e consumatore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (eccetto la consegna che normalmente avviene via posta).
Il soggetto che compra tramite un sito internet viene definito consumatore, ed ha dei precisi diritti, in particolare il diritto di rinvenire sul sito dove effettua acquisti delle precise e corrette informazioni. In assenza di queste informazioni, oppure in presenza di informazioni errate od incomplete, il termine per l’esercizio del diritto al recesso, che normalmente è di 10 giorni, si sposta a 90 giorni.
Condizioni necessarie per svolgere e-commerce
Se un soggetto intende avviare una attività di e-commerce, deve rispettare le condizioni precisate dal D. Lgs. 114/1998. Limitiamoci al B2C (Business to consumer), cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, quindi all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Tale normativa, prevista dall’art. 4 del D. Lgs 114/1998, non si applica:
- agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L’artigiano, infatti, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;
- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio;
- ai produttori agricoli;
- alle vendite di carburante;
- ai pescatori e alle cooperative di pescatori;
- a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;
- all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;
- ai farmacisti;
- alla vendita dei beni del fallimento;
- agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali.
In sintesi l’attività di commercio deve essere professionale, cioè non occasionale, deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi, e deve essere finalizzato alla successiva rivendita.
Nel caso di B2C la normativa è più rigorosa, rispetto al B2B (Business to Business), perché le parti non sono poste sullo stesso piano, e il consumatore ha diritto a maggiore tutela. In particolare il titolare del negozio elettronico deve comunicare, a mezzo del modello COM 1, al Comune nel quale il titolare ha la residenza (infatti la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione dei server o del sito web), la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto sopra citato, nonché il settore merceologico di attività. L’attività può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione.
Inoltre, è ammesso l’invio di prodotti al consumatore solo se non vi sono vincoli a suo carico, ovviamente a meno che l’invio non sia sollecitato dal medesimo consumatore, e le operazioni di vendita all’’asta deve ritenersi vietata.
È infine proibito il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente, a meno che non siano approntate due aree nettamente separate sul sito con la chiara indicazione della destinazione.
Dati da apporre sul sito web
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare, per i soggetti che svolgono commercio elettronico, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider. Inoltre deve essere indicato sul sito anche il numero di partita IVA, e questo a prescindere delle concrete modalità di esercizio dell’attività. Quindi un soggetto che usa il sito web al solo fine di pubblicizzare i prodotti che vende, dovrà comunque indicare la partita IVA sul sito.
Le informazioni che devono essere obbligatoriamente poste sul sito in maniera accessibili sono le seguenti:
- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo email;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o registro delle imprese;
- elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- in caso di professioni regolamentate, l’ordine professionale, il titolo professionale e il riferimento a codici di condotta vigenti,
- numero di partita IVA;
- indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna.
La Corte di Giustizia Europea (C-298/07 del 2008) ha stabilito che chi fa commercio elettronico deve mettere a disposizione un contatto efficace con i consumatori, nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di chiedere chiarimenti o comunque prendere contatti col venditore. In considerazione del fatto che chi non ha una connessione internet potrebbe avere gravi difficoltà a contattare il prestatore, la Corte ha stabilito che, su richiesta esplicita del cliente, si deve obbligatoriamente mettere a disposizione un numero telefonico o un altro accesso non elettronico per una comunicazione diretta.
Il contratto online
In relazione ai contratti online il legislatore stabilisce l’applicabilità delle medesime norme che regolano i contratti realizzati tra persone compresenti. Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto esso si considera concluso nel momento in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte. La proposta e l’accettazione acquisiscono efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario, cioè si considerano conosciute dal destinatario, salva la prova dell’impossibilità incolpevole di conoscenza (ad esempio in caso di malfunzionamento dei server), nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Con riferimento ai contratti online l’indirizzo tende a coincidere con l’indirizzo di posta elettronica o quello del sito web di e-commerce, in quanto il legislatore ha equiparato l’indirizzo fisico a quello elettronico. Quindi, un contratto si intende concluso nel momento in cui l’accettazione della proposta perviene all’indirizzo di posta elettronica del proponente.
In merito alla compilazione dei form sui siti web, il contratto si considera concluso nel momento in cui il form compilato dall’acquirente ritorni al proponente, cioè in genere alla pressione del tasto “invia l’ordine”, e nel luogo ove si trova il terminale che ha ricevuto l’impulso elettronico. L’inoltro dell’ordine, con il classico doppio click, equivale ad accettazione della proposta e pertanto conclusione del contratto.
La normativa prevede, inoltre, che il prestatore deve, senza ritardo e per via telematica, inviare una ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche dei beni, del mezzo di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. Questa attività costituisce solo un obbligo di informazione successivo alla conclusione del contratto, infatti ad esso non si accompagna nessuna sanzione in caso di violazione. L’obbligo di informativa è escluso, però, in caso di contratti conclusi attraverso scambio di messaggi di posta elettronica oppure a mezzo di fax o chat, essendo possibile in questi casi una vera e propria attività di contrattazione non realizzabile nel caso di moduli reimpostati (form).
Sussiste la possibilità che il contratto online sia stipulato da un minore. In questo caso il contratto è valido, ma annullabile, per cui i suoi effetti si dispiegano pienamente, fino a quando il soggetto incapace non decida di impugnare l’atto per annullarne gli effetti. Tale possibilità gli è però preclusa se egli occulta la sua minore età, come previsto dall’articolo 1426 del codice civile. Quindi, per ottenere l’annullamento del contratto è necessario dimostrare che la minore età era conoscibile dal terzo, cosa alquanto difficile. Se aggiungiamo che le norme in materia di carte di credito prevedono l’obbligo di custodia delle carte medesime, rendendo responsabile degli acquisti effettuati il titolare della carta che può esonerarsi solo in caso di uso fraudolento della stessa da parte del fornitore o di terzi (articolo 8 del D.lgs 185/99), quindi dovrebbe dimostrare l’avvenuto uso illecito della carta, possiamo convenire che è alquanto difficile ottenere l’annullamento del contratto stipulato online da un minore, specialmente in caso di uso di carta di credito.
Diritto di recesso
Per tutelare l’acquirente che acquista un bene a distanza, e non ha quindi la possibilità di verificarne le caratteristiche e la corrispondenza del bene alle proprie esigenze ed aspettative, per gli acquisiti online è previsto il diritto di recesso da parte del consumatore, che deve poter esercitare questo diritto senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo. Inoltre il consumatore deve essere informato dal venditore delle modalità di esercizio del recesso, in particolare con l’indicazione dei tempi di restituzione o ritiro del bene, dell’indirizzo geografico della sede del venditore a cui presentare reclami, e deve avere informazioni sull’assistenza e sulla garanzie commerciali esistenti. L’ordine può essere revocato, quindi, nel termine di 10 giorni.
In assenza delle informazioni suindicate, il termine per l’esercizio del recesso diventa di novanta giorni, e decorre dal giorno del ricevimento dei beni.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata AR (o telefax, telegramma, telex, email, a condizione che ci sia conferma tramite raccomandata AR nelle 48 ore successive) alla sede del venditore nei 10 giorni dalla consegna della merce, con la quale si chiede anche la restituzione del prezzo pagato oltre le spese. Al ricevimento il contratto cessa di avere effetto tra le parti. Entro lo stesso termine deve essere restituito il bene acquistato.
Per esercitare il recesso è essenziale che i beni siano integri (il compratore però può anche averlo provato senza che ciò impedisce l’esercizio del recesso), e che l’oggetto abbia la confezione originale, ma non è previsto che la confezione sia integra. Le spese di restituzione della merce sono a carico del venditore, ma possono anche essere poste a carico del consumatore, e spesso accade così. Il venditore, infine, deve restituire il prezzo pagato nei 30 giorni dalla restituzione della merce, prezzo che comprende anche le spese di invio della merce, poiché la legge prevede che solo quelle per la restituzione della merce siano a carico del consumatore. È illegittimo negare il recesso al consumatore che ha provato il bene. Se il venditore non rimborsa il consumatore, quest’ultimo può rivolgersi al giudice, e il venditore rischia una sanzione amministrativa, oltre alla condanna alla restituzione delle somme.
Il diritto di recesso è escluso per i prodotti personalizzati (ad esempio un prodotto con il vostro nome inciso sopra), per i beni deperibili, per giornali e riviste.
Garanzia di conformità
Qualora il bene ricevuto sia difforme da quello richiesto, cioè presenti difetti o malfunzionamenti o comunque non sia idoneo all’uso al quale sono destinati beni dello stesso tipo, non sia rispondente alla descrizione del venditore oppure non presenti la qualità di un bene dello stesso tipo, il consumatore gode delle stesse garanzie previste per le compravendite tradizionali, in particolare la garanzia di conformità prestata dal venditore (detta anche legale perché obbligatoria per legge), e la garanzia di buon funzionamento prestata dal produttore.
La garanzia legale in tutti i paesi della comunità europea vale per due anni dalla consegna del bene (può essere ridotta ad un anno per i prodotti di seconda mano o comunque usati) e può essere fatta valere entro due mesi dalla scoperta del problema. Per i primi sei mesi dall’acquisto, se il prodotto è difettoso, si presume che lo fosse al momento dell’acquisto, quindi non sarà il consumatore a dover dimostrare di non averlo danneggiato. E’ il venditore che deve sostituire i prodotti difettosi non idonei all’uso, non il produttore.
Il consumatore ha innanzitutto la scelta tra la riparazione del bene o la sua sostituzione, che devono avvenire in un congruo termine. In caso di riparazione o sostituzione spetta al venditore pagare le spese per la spedizione, i materiali e la manodopera. Nel caso non siano possibili nessuna delle due, oppure siano eccessivamente onerose per il venditore, od anche il venditore non vi abbia provveduto in un congruo termine, il consumatore può optare tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione del denaro al cliente e del bene al venditore. La scelta sul rimedio da attuare spetta sempre al consumatore, e il venditore resta obbligato alla sua scelta.
Controversie
Sulla base della normativa in materia, in particolare la Convenzione di Roma del 1980, il Codice del Consumo, la convenzione di Bruxelles e il regolamento 2001/44/CE, per le controversie inerenti il commercio online la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato. Eventuali clausole difformi si ritengono inefficaci. Esistono comunque procedure conciliative extragiudiziali.
Adempimenti
A titolo esemplificativo di seguito si riassumono i passi necessari per aprire un sito e-commerce:
1) attribuzione della partita IVA, da chiede all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito modulo di dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/7);
2) comunicazione di inizio attività al Comune di residenza, con apposito modulo di comunicazione inizio attività di forma speciale di commercio al dettaglio o commercio elettronico (mod. COM6Bis). Il modulo va presentato direttamente al funzionario comunale oppure inviato per posta (con raccomandata AR), e scaduti 30 giorni si può iniziare ad operare, senza dover attendere alcuna comunicazione (vige infatti il principio del silenzio-assenso, per cui il Comune comunica solo il caso di rigetto della domanda). Si tenga presente che in questo modulo dovrete indicare un dominio web, anche se utilizzare EBay per vendere. Quindi dovrete acquistarlo. Al modulo allegherete un bollettino con il pagamento delle spese di tesoreria (circa 70 euro);
3) nel caso di commercio alimentare si deve seguire un corso apposito presso la CONFCOMMERCIO e superare l’esame relativo, al superamento del quale si ottiene una attestazione;
4) iscrizione CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) della propria provincia. Tale richiesta si presenta una volta scaduti i 30 giorni della comunicazione al Comune senza aver ricevuto alcun diniego, e va rinnovata annualmente;
5) aprire un conto corrente bancario, poiché i pagamenti di contributi ed IVA vanno fatti a mezzo modello F-24 online;
6) iscrizione INPS. Tale iscrizione avviene insieme all’iscrizione alla CCIAA, quindi non si deve presentare alcun documento. I pagamenti previdenziali vengono recapitati a casa con cadenza trimestrale (circa 2.200 euro annuali più una percentuale sul fatturato);
7) documenti di autocontrollo HACCP (solo per la vendita di prodotti alimentari). Vanno prodotti nella sede aziendale e tenuti a disposizione per eventuali controlli dell’ASL.
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