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Per realizzare un sito e-commerce è necessario attenersi alla normativa in vigore al fine di non incappare in violazioni di legge.
Precisiamo innanzitutto che il commercio elettronico è lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi, il commercio elettronico comprende tutte le procedure che adottano strumentazioni elettroniche, e non solo le transazioni che avvengono in una rete telematica. Importante è ricordare che il commercio elettronico non si esaurisce nello strumento per il contatto tra fornitore e consumatore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (eccetto la consegna che normalmente avviene via posta).
Il soggetto che compra tramite un sito internet viene definito consumatore , ed ha dei precisi diritti, in particolare il diritto di rinvenire sul sito dove effettua acquisti delle precise e corrette informazioni. In assenza di queste informazioni, oppure in presenza di informazioni errate od incomplete, il termine per l’esercizio del diritto al recesso, che normalmente è di 10 giorni, si sposta a 90 giorni.
CONDIZIONI NECESSARIE PER SVOLGERE E-COMMERCE
Se un soggetto intende avviare una attività di e-commerce, deve rispettare le condizioni precisate dal D. Lgs. 114/1998 . Limitiamoci al B2C (Business to consumer), cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, quindi all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Tale normativa, prevista dall’art. 4 del D. Lgs 114/1998, non si applica:
- agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L’artigiano, infatti, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;
- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio;
- ai produttori agricoli;
- alle vendite di carburante;
- ai pescatori e alle cooperative di pescatori;
- a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;
- all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;
- ai farmacisti;
- alla vendita dei beni del fallimento;
- agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali.
In sintesi l’attività di commercio deve essere professionale, cioè non occasionale, deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi, e deve essere finalizzato alla successiva rivendita.
Nel caso di B2C la normativa è più rigorosa, rispetto al B2B (Business to Business), perché le parti non sono poste sullo stesso piano, e il consumatore ha diritto a maggiore tutela. In particolare il titolare del negozio elettronico deve comunicare, a mezzo del modello COM 1, al Comune nel quale il titolare ha la residenza (infatti la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione dei server o del sito web), la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto sopra citato, nonché il settore merceologico di attività. L’attività può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione.
Inoltre, è ammesso l’invio di prodotti al consumatore solo se non vi sono vincoli a suo carico, ovviamente a meno che l’invio non sia sollecitato dal medesimo consumatore, e le operazioni di vendita all’’asta deve ritenersi vietata.
È infine proibito il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente, a meno che non siano approntate due aree nettamente separate sul sito con la chiara indicazione della destinazione.
DATI SUL SITO WEB
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare, per i soggetti che svolgono commercio elettronico, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider. Inoltre deve essere indicato sul sito anche il numero di partita IVA, e questo a prescindere delle concrete modalità di esercizio dell’attività. Quindi un soggetto che usa il sito web al solo fine di pubblicizzare i prodotti che vende, dovrà comunque indicare la partita IVA sul sito.
Le informazioni che devono essere obbligatoriamente poste sul sito in maniera accessibili sono le seguenti:
- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo email;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o registro delle imprese;
- elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- in caso di professioni regolamentate, l’ordine professionale, il titolo professionale e il riferimento a codici di condotta vigenti,
- numero di partita IVA;
- indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna;
L’ORDINE
In caso di ordine, il prestatore deve, senza ritardo, inviare una ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche dei beni, del mezzo di pagamento, del recesso, dei costi di consegna.
DIRITTO DI RECESSO
Per gli acquisiti on-line è previsto il diritto di recesso da parte del consumatore, che deve poter esercitare questo diritto senza alcuna penalità e senza dover specificare il motivo. Inoltre il consumatore deve essere informato dal venditore delle modalità di esercizio del recesso, in particolare con l’indicazione dei tempi di restituzione o ritiro del bene, dell’indirizzo geografico della sede del venditore a cui presentare reclami, e deve avere informazioni sull’assistenza e sulla garanzie commerciali esistenti. L’ordine può essere revocato, quindi, nel termine di 10 giorni.
In assenza delle informazioni precisate prima, il termine per l’esercizio del recesso è di novanta giorni, e decorre dal giorno del ricevimento dei beni.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata AR (o telefax, telegramma, telex, email, a condizione che ci sia conferma tramite raccomandata AR nelle 48 ore successive) alla sede del venditore nei 10 giorni dalla consegna della merce. Entro lo stesso termine deve essere restituito il bene acquistato. Per esercitare il recesso è essenziale che i beni siano integri, ma non è necessario che sia integra la confezione o l’imballaggio. Le spese di restituzione della merce sono a carico del venditore, ma possono anche essere poste a carico del consumatore, e spesso accade così. Il venditore, infine, deve restituire il prezzo pagato nei 30 giorni dal ricevimento del recesso, prezzo che comprende anche le spese di invio della merce, poiché la legge prevede che solo quelle per la restituzione della merce siano a carico del consumatore. È illegittimo negare il recesso al consumatore che ha provato il bene.
Il diritto di recesso è escluso per i prodotti personalizzati (ad esempio un prodotto con il vostro nome inciso sopra), per i beni deperibili, per giornali e riviste.
GARANZIA DI CONFORMITÀ
Qualora il bene ricevuto sia difforme da quello richiesto, cioè presenti difetti o malfunzionamenti, non si rispondente alla descrizione del venditore oppure non presenti la qualità di un bene dello stesso tipo, il consumatore gode delle stesse garanzie previste per le compravendite tradizionali, in particolare la garanzia di conformità prestata dal venditore (obbligatoria per legge), e la garanzia di buon funzionamento prestata dal produttore.
La garanzia in tutti i paesi della comunità europea vale per due anni dalla consegna del bene (un anno per i prodotti di seconda mano) e può essere fatta valere entro due mesi dalla scoperta del problema. Per i primi sei mesi dall'acquisto, se il prodotto è difettoso, si presume che lo fosse al momento dell'acquisto, quindi non sarà il consumatore a dover dimostrare di non averlo danneggiato. E’ il venditore che deve sostituire i prodotti difettosi non idonei all'uso, non il produttore. Si può chiedere la sostituzione o la riparazione del prodotto, e solo se queste sono difficoltose o impossibili si può chiedere la diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione del denaro al cliente e del bene al venditore.
Nel caso di riparazione spetta al venditore pagare le spese per la spedizione, i materiali e la manodopera.
CONTROVERSIE
Per le controversie inerenti il commercio on-line la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza del consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato. Eventuali clausole difformi si ritengono inefficaci. Esistono comunque procedure conciliative extragiudiziali.
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