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gen 14 2008
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lunedì 14 gennaio 2008

Il diritto d’autore, nato come disciplina di compromesso tra gli interessi degli autori, titolari dei diritti, e quelli della collettività, fruitori dei contenuti, è ormai diventato il terreno privilegiato di scontro nella rete internet.
Da una parte vi sono gli utenti che spesso usano la rete come fosse un far-west, all’interno del quale non vigono regole e tutto sembrerebbe permesso, dall’altro i politici e l’industria della proprietà intellettuale che criminalizzano tutto e tutti, arrivando addirittura a presumere che le violazioni al diritto d’autore siano la regola, e quindi imponendo tasse per recuperare le presunte perdite a tutti gli utenti, come accaduto per i masterizzatori di CD e DVD, i quali hanno nel loro costo una voce apposita per ripagare l’industria della proprietà intellettuale in quanto ritenuti strumenti certi per realizzare violazioni del diritto d’autore.
Non si cerca di colpire chi realmente viola il diritto d’autore, ma si presume che lo facciano tutti, e si colpiscono tutti indiscriminatamente. Se un utente compra un masterizzatore e lo usa solo per fare i backup dei suoi dati personali, comunque pagherà una tassa per la violazione al diritto d’autore che commetteranno altri, ma non lui.
Questo stato di cose comporta l’impossibilità da parte dei molti utenti ligi alle leggi vigenti, di accedere alla quantità enorme ed utilissima di contenuti che si trovano in rete, e ciò solo perché pochi violano la legge.

Di recente la Commissione Cultura ha approvato il testo di un emendamento all’art. 70 della Legge sul diritto d’autore.
La versione attuale dell’articolo recita: “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

Questa norma contempera le esigenze della collettività con i diritti dell’autore, affermando la rilevanza di taluni interessi collettivi, come il diritto di critica, il diritto alla discussione, all’insegnamento e alla ricerca scientifica, rispetto al diritto patrimoniale dell’autore.
Il confronto sulle opere letterarie, scientifiche e di altro tipo, la discussione su di esse, è una pietra essenziale per lo sviluppo di una società.
Quindi l’utilizzo dell’enorme patrimonio culturale disponibile in rete è possibile in varie forme, senza intaccare in alcun modo il diritto patrimoniale dell’autore.

La recente modifica all’articolo sopra menzionato introduce il comma 1 bis: “è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti all’uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo”.
In internet, quindi, potrebbero essere utilizzate solo porzioni di opere di bassa qualità (la versione originale della norma specificava che immagini a bassa risoluzione sono immagini a non più di 500 punti, e musiche di bassa risoluzione sono musiche con frequenza di campionamento non superiore a 8 kh), trasformando di fatto l’intera rete in una raccolta di contenuti di basso livello . Ancora una volta si parte dal presupposto che la rete sia il male, intrinsecamente pericolosa e popolata da criminali, per cui si impone di fatto a tutti, indiscriminatamente, una restrizione qualitativa all’utilizzo dei contenuti.
È inoltre difficile pensare che si possa correttamente discutere o studiare un’opera culturale solo osservandone una copia sbiadita di una sua porzione.

È interessante notare, però, che l’articolo in questione si riferisce solo a immagini e musiche, che di fatto in sé non sono opere dell’ingegno (lo sono le opere musicali e cinematografiche) e quindi non sono soggette al diritto d’autore, e possono essere pubblicate liberamente in rete senza alcuna limitazione. Sembra, quindi, che il legislatore non conosca bene la materia nella quale legifera !
Ulteriore dubbio è cosa accadrà alle opere diverse da quelle costituite da suoni e immagini, cioè ad esempio alle opere letterarie (testi). Non essendo ricomprese espressamente nella regolamentazione della norma, non si comprende se possano o meno essere pubblicate e con quali limiti.

Ma la cosa più grave riguarda la differenza tra i due commi. Nel primo comma si parla di uso commerciale, laddove nel secondo di lucro. A differenza dell’uso commerciale, cioè lo sfruttamento economico della foto, il lucro può essere anche la semplice riproduzione della foto su un blog personale al solo fine di discutere di un opera, nel momento in cui il blog ospita pubblicità. Se sul blog c’è Ad-Sense (circuito pubblicitario di Google), oppure pubblicità in genere, casomai necessaria per ripagare almeno in parte il costo dello spazio web (pubblicità che consente guadagni più o meno di un paio di euro ogni 1.000 visite, per capirci), allora, secondo la SIAE , c’è lucro, e quindi la SIAE è nel pieno diritto di chiedere migliaia di euro perché si è pubblicata quelle foto sul blog.
Ciò è già accaduto, al blog Homolaicus , all’autore del quale la SIAE ha chiesto migliaia di euro per ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di opere di pittori contemporanei, dove il blog aveva l’unico scopo di discussione critica sulle opere medesime e non certo scopo commerciale, però purtroppo conteneva pubblicità, e quindi l’autore aveva il suo “lucro”, un paio di euro al mese.
Il risultato sarà che sui blog e in internet solo chi ha i soldi potrà permettersi di pubblicare foto di opere, chi può fare a meno della pubblicità, come ad esempio WikiPedia. Chi invece necessità di qual paio di euro mensili per pagarsi lo spazio web non parlerà più di opere, ma dovrà adattarsi a parlare di ben altro. Niente più cultura sui blog nostrani !

E’ importante, a questo punto, notare che una normativa del genere si applica solo in Italia. Negli USA, ad esempio, vige il principio del fair use, che sostanzialmente consente la riproduzione di immagini ed opere, senza autorizzazione, purché tale riproduzione non limiti i diritti patrimoniali dell’autore, a condizione che sia per finalità di promozione del progresso della scienza e delle arti.
In Italia, invece, stiamo andando verso l’eccesso. Se sotto la doccia canto una canzone, finirà che dovrò pagare la SIAE (per le suonerie dei cellulari, invece, già la pago !) ? 

Qui potete trovare una illuminante storia del copyright.

 

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