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dic 29 2008
Proposta di legge Cassinelli PDF Stampa E-mail
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lunedì 29 dicembre 2008

Ancora novità in materia di siti di informazione, che oggi rappresentano in tutto il mondo il principale strumento di esercizio della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero. In alcuni paesi sono addirittura l’unica voce non controllata dal governo, tanto che subiscono continue censure nel momento in cui si permettono di dissentire con la linea politica del governo, criticandone le scelte e le azioni.
Proprio per questo in molti paesi c’è sempre la propensione (o la tentazione) a controllare la rete e a mettere il bavaglio a coloro che la usano per informare, e per portare alla gente quelle notizie che i governi non vogliono si sappiano. Ecco quindi che si moltiplicano i sequestri di blog e siti, i procedimenti per diffamazione, le condanne per stampa clandestina, ma soprattutto si moltiplicano le proposte di legge che hanno il fine ultimo di ingabbiare l’informazione libera.

Anche in Italia varie proposte di legge si sono occupate della rete. Di recente con la proposta Levi, dalla quale è stato poi stralciato il capitolo riguardante internet, e più di recente con la proposta Cassinelli. Roberto Cassinelli ha il merito di aver voluto un dialogo con il mondo della rete, creando un apposito spazio sul suo sito web dove confrontarsi e discutere sulla proposta di legge.

Il testo definitivo della proposta Cassinelli presenta vari punti di discussione. Innanzitutto prevede che i prodotti editoriali utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale non siano sottoposti all’obbligo di registrazione, a meno che siano l’edizione telematica di un analogo prodotto editoriale cartaceo, oppure ricevano contributi statali, oppure abbiano “quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale, oltre che dall’editore o proprietario una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; il prodotto editoriale contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 50.000 annui”.
Quindi siti o blog gestiti da una sola persona, oppure che ricavano introiti pubblicitari per meno di 50.000 euro annui, non sono soggetti alla registrazione, e non vengono in alcun modo ritenuti prodotti editoriali. Finalmente c’è almeno la presa d’atto che un blog amatoriale dove il blogger scrive le sue opinioni sui fatti di attualità, di cronaca e politica, come è giusto faccia una qualsiasi cittadino libero purché non ricavi soldi a sufficienza per vivere solo di quello, non possa essere mai considerato prodotto editoriale e sottoposto all’obbligo di registrazione. Ogni cittadino ha il diritto di manifestare il proprio pensiero e, se ciò non gli è mai consentito in TV o sui giornali, deve essere possibile, senza censure e repressioni, sulla rete. Ovviamente sia chiaro che se in questo modo vengono commessi dei reati, ad esempio una diffamazione, già esistono le leggi per punire questi reati, senza bisogno di aggiungere ulteriori norme a complicare il tutto.

Per comprendere bene il quadro nel quale si va ad inserire la proposta Cassinelli, salutata dal suo autore come la panacea per i blogger, conviene spendere qualche minuto nell’analisi dell’attuale legislazione in materia. L’attuale legge sull’editoria (legge 62/2001) considera prodotto editoriale qualsiasi “prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Tale legge stabilisce, inoltre, che al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge  47 del 1948, che precisa le indicazioni obbligatorie da inserire sugli stampati (luogo e anno di pubblicazione, nome dello stampatore, ecc…). Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, continua la legge suddetta, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 47 del 1948, cioè la registrazione presso il tribunale (Registro per la stampa) con indicazione del direttore responsabile.
Infine, l’articolo 16 della legge del 2001, prevede che “I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni”. I soggetti di cui alla legge 249 del 97 sono solo le imprese, e non le persone fisiche, e l’iscrizione al registro della stampa comporta l’indicazione del direttore responsabile (che deve essere iscritto all’ordine dei giornalisti), mentre tale condizione non è richiesta per l’iscrizione al ROC (Registro Operatori di Comunicazione), tenuto dall’Autorità Garante per le comunicazioni.

Il legislatore successivamente è intervenuto con l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 a chiarire, ritenendolo evidentemente opportuno, che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi di contributi statali, e non negli altri casi.

Quindi, le pubblicazioni non periodiche non hanno nessun obbligo, tranne le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge del 48 (indicazione del nome e domicilio dell’autore e del fornitore di hosting).
I prodotti editoriali periodici, invece, oltre a tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge sulla stampa (indicazione del nome e domicilio dell’autore e del fornitore di hosting, luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore, ecc…, con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72), devono anche essere iscritti al registro della stampa presso il tribunale del luogo di pubblicazione, per cui devono avere un direttore responsabile, iscritto all’ordine dei giornalisti.
Le imprese editoriali che intendono avvalersi delle provvidenze per l’editoria devono iscriversi al ROC, iscrizione che esonera dall’iscrizione nel registro della stampa, per cui non occorre un direttore responsabile.
Non esiste, in conclusione, allo stato alcuna norma che prevede l’obbligo di iscrizione a qualche registro da parte dei titolari di blog, forum o siti personali od amatoriali, a condizioni che l’aggiornamento del sito non sia periodico.

Purtroppo tale opinione non è sempre condivisa dalla giurisprudenza, in quanto alcuni giudici sono pervenuti, data la normativa non proprio chiarissima, alla condanna di blog per il reato di stampa clandestina. Secondo tali giudici, infatti, la limitazione all’obbligo di registrazione della legge del 2003 si riferirebbe solo al ROC, e non al Registro della stampa, al quale andrebbero iscritti tutti i blog, in assenza della quale registrazione il sito/blog/forum diverrebbe stampa clandestina. Ovviamente la legge intesa in questo modo non è mai stata applicata seriamente altrimenti avremmo i tribunali intasati da questi procedimenti.
Da ciò un generale clima di insicurezza che serpeggia tra i blogger e una situazione normativa più che confusa. Cosa che porta il popolo della rete a diffidare di ogni proposta che venga avanzata.
Ma tale situazione non è sostenibile, l’incertezza del diritto non è buona cosa, per cui il paese necessita di una legislazione in materia, purché, ovviamente, sia chiara, precisa, facile da comprendere, e non limiti i diritti costituzionalmente garantititi.

La proposta Cassinelli, rispetto alle proposte precedenti che sembravano più voler imporre un facile controllo alla rete, pare vada nella direzione di separare i prodotti editoriali veri e propri dai siti amatoriali, imponendo obblighi solo ai primi, unici a sottostare alle leggi sulla stampa (i prodotti amatoriali invece sottostanno a tutta la rimanente legislazione, compreso quella penale in materia di diffamazione, questo sia chiaro).
I prodotti editoriali, in particolare, vengono riconosciuti per la professionalità di chi ci lavora, per i ricavi che ottengono (almeno 50.000 euro annui in pubblicità), e per la presenza di una redazione, sia pur minima, e in particolare si chiarisce che solo i blog gestiti in forma imprenditoriale sono tenuti alla registrazione presso il tribunale.
La proposta Cassinelli non è certo una panacea, né di sicuro una legge salvablog, inoltre non è armonizzata con la legislazione internazionale in materia, ma almeno è nata da un minimo di dialogo con il popolo della rete (mentre prima si legiferava senza tenerne nessun conto), e mostra di condividere le loro paure risolvendo alcuni punti oscuri e troppo interpretabili della legge sull’editoria. Ovviamente ci sono numerosi punti non chiari in questa proposta.
In sintesi, secondo la proposta Cassinelli vanno registrati al registro presso il tribunale i siti per i quali l’editore intenda chiedere le provvidenze di cui all’articolo 1 della legge del 2001, mentre in precedenza l’iscrizione era prevista al ROC. Di conseguenza sorge l’obbligo di avere un direttore responsabile iscritto all’rodine dei giornalisti anche per i siti costituenti pubblicazioni non periodiche, così aggravando gli obblighi per gli editori dei siti internet. Ma anche l’articolo 2 della proposta Cassinelli prevede l’obbligo di registrazione presso il tribunale anche per le pubblicazioni non periodiche.
Vedremo cosa accadrà di questa proposta, sperando che il legislatore in futuro si decida una volta per tutte a mettere mano alla materia in maniera organica, chiara, e non demagogica, come è avvenuto purtroppo fin’ora.

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