Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il modo di scambiare informazioni, in particolare hanno consentito di condividere facilmente e velocemente musica e video. Nel campo della musica e del video si è, però, accesso un forte dibattito innescato dall'uso troppo disinvolto, da parte di alcuni consumatori, della rete come mezzo di scambio di file illegalmente copiati ed illecitamente distribuiti, e dall'altro lato con le case discografiche che premono sui governi al fine di far approvare leggi che dovrebbero tutelare il diritto d'autore.
In questo campo sarebbe necessario trovare il giusto equilibrio che consenta di proteggere il lavoro degli artisti ma che non penalizzi eccessivamente i consumatori. Questi ultimi, in special modo, spesso si trovano a comprare dei prodotti difficilmente utilizzabili o addirittura dannosi (è accaduto con alcuni videogames protetti da speciali programmi di sicurezza anticopia ) laddove queste protezioni spesso penalizzano gli utenti onesti, rendendo loro difficile l'uso del file, ma non penalizzano affatto i disonesti, visto che in sostanza tutte le protezioni create fin'ora sono state agevolmente superate da hacker .
Si rende necessario, innanzitutto, precisare quali sono allo stato i diritti degli utenti circa l'utilizzazione dei contenuti digitali.
AUDIO e VIDEO
Per quanto riguarda i CD e i DVD regolarmente acquistati, nel loro uso è previsto il diritto ad effettuare una copia di riserva (nel caso si danneggiasse il supporto), purchè così facendo non si violi il sistema di protezione usato. Per compensare gli autori del mancato guadagno è previsto il cosiddetto "equo compenso", sovrapprezzo applicato a CD e DVD vergini (cioè non ancora registrati), così presumendo che siano usati per un uso illegale (che è significativo di come lo Stato italiano consideri i cittadini, in pratica presume che violino la legge !). Un CD musicale può anche essere convertito in file digitale (tipo MP3) per essere ascoltato sul computer, purchè il file in questione non sia condiviso, venduto o regalato.
In relazione a musica e video acquistati via internet, la licenza dipende dai singoli casi. I file che sono scaricabili (download) possono talvolta avere licenza che consente l'acquisto a tempo indeterminato oppure limitato (nel tempo o per utilizzo). I file in streaming (quelli tipo YouTube per intenderci) accessibili senza necessità di scaricarli, non possono essere copiati. Talvolta, però, l'autore fornisce i file con licenza che prevede ulteriori possibilità.
SOFTWARE
Escludendo i programmi con licenza free oppure GNU o OpenSource, generalmente il software è protetto dal diritto d'autore, e quindi non è possibile copiarli, modificarli, riprodurli o distribuirli. L'utente con regolare licenza ha, però, il diritto a farsi una copia di riserva da usare se si danneggia l'originale. ovviamente le singole licenze possono concedere ulteiori diritti.
Detto ciò al fine di porre dei punti fermi al quadro legislativo, si deve anche notare che l'aspra diatriba che si è creata tra utenti, talvolta equiparati ingiustamente a chi fa vera pirateria, e le case discografiche che detengono i diritti d'autore, che si fanno forza della loro posizione per imporre scelte talvolta impopolari, è una lotta che ha sempre nuovi momenti di accesa polemica.
Già da tempo sono stati introdotti i DRM (gestione dei diritti digitali), che sono delle misure di protezione adottate per controllare l'uso delle opere protette dal diritto d'autore scoraggiando la pirateria. I sistemi anticopia sono inseriti nella quasi totalità dei CD musicali, dei DVD video e nei videogames.
Così può accadere che un utente compri un brano musicale da un servizio online, che però non può ascoltare perchè funziona solo in determinate condizioni, che i DVD video possano essere visti solo se acquistati per quella area geografica (un DVD video comprato in USA non può essere visualizzato con i lettori di DVD italiani) e così via. Di recente alcune case hanno annunciato di voler eliminare o comunque limitare l'uso dei DRM, cioè delle protezioni, ma i brani musicali senza DRM costano in genere di più, circa il 30%.
La cosa più grave è che esistono sistemi anticopia che si installano sui computer degli utenti a loro insaputa, provocando incompatibilità con programmi e quindi danneggiando l'impostazione del computer (di fatto si comportano come veri e propri virus ).
Da questa situazione è nata la protesta dei consumatori e delle associazioni di categoria, le quali contestano che i programmi anticopia impediscono agli utenti di esercitare un loro diritto, quello alla copia di riserva. Infatti, come detto sopra, l'utente ha sì il diritto a farsi una copia del CD, ma non può in alcun modo violare la protezione, per cui di fatto non è possibile procedere all'esercizio del proprio diritto alla copia di riserva. Ciò comporta che gli utenti che piratano il cd ne hanno sempre una a disposizione, gli utenti ligi alla legge, invece, rischiano, nel caso in cui l'originale si danneggi, di doverlo ricomprare.
In merito a questo punto, preso atto che il DRM sarebbe troppo restrittivo e, in fondo, non ha mai impedito ai pirati di copiare i file, alcune case discografiche hanno deciso di recente di abbandonare progressivamente i DRM, in particolare la EMI e il negozio di musica online Apple iTunes. Come si diceva sopra, i brani protetti costeranno su iTunes 99 centesimi, mentre la musica senza protezione costerà 1,29 euro. Ovviamente questa è una decisione conseguente alle proteste delle associazioni dei consumatori.
Altra problematica di non poco conto è l'uso dei famosi (o forse dovrei dire famigerati) programmi P2P (peer to peer), che consentono la condivisione di file tra milioni di utenti. Spesso si demonizzano questi programmi, tipo Emule e Bittorrent, quando in realtà questo tipo di programmi nasce per scopi nobili, in particolare per la condivisione di enormi file contenenti i risultati di ricerche (ad esempio quella sul cancro) delle università americane. L'invio tramite email di file di enormi dimensione è improponibile, per cui nacquerò i P2P che oggi hanno numerosissime applicazioni. Tra queste ricordiamo la condivisione di tempo macchina per il calcolo distribuito , la condivisione di materiale free o con licenza OpenSource, la condivisione di video (basta vedere Babelgum, una televisione su internet basata sul protocollo P2P).
Ma limitandoci all'aspetto, invero limitato, della condivisione di file piratati (l'ultimo film in visione al cinema), si devono chiarire alcune cose. La legge dice che è vietata la condivisione di file protetti dal diritto d'autore, ma poichè tutti gli utenti di un programma P2P quando scaricano di fatto condividono anche (non sarebbe possibile procedere solo con il download), allora tutti gli utenti dei programmi P2P sono in violazione della legge e passibili, quindi, della sanzione penale e non solo di quella amministrativa (multa) riservata agli utenti che scaricano soltanto.
Sul punto è nato un acceso dibattito, perchè le associazioni dei consumatori insistono nel dire che si deve distinguere chi scarica solo per risparmiare e chi scarica per guadagno, cioè una cosa è chi distribuisce migliaia di file per ottenere un guadagno economico, altro è la signora che scarica un file musicale riproducente una canzone di 10 anni fa, oppure il ragazzino che si scarica un cd solo per sentirlo. In questo caso, sostengono le associazioni dei consumatori, le sanzioni criminali non dovrebbero essere applicate, al massimo una multa.
Questa legislazione così eccessivamente punitiva porta a degli eccessi ingiustificati. Di recente migliaia di utenti in tutta Europa, compresa l'Italia, hanno ricevuto una lettera dalla casa discografica Peppermint, che accusava gli utenti di aver scaricato materiale protetto dal diritto d'autore e chiedeva loro 330 euro per chiudere "bonariamente" la questione, senza arrivare in sede penale. La procedura, però, è stata portata avanti in maniera lesiva dei diritti dei consumatori (si legga l'opinione di Altroconsumo ), tanto che, opportunamente sollecitato, il Garante per la privacy sembra abbia deciso di costituirsi parte civile contro la suddetta casa discografica.
Al di là dell'ovvia considerazione che i diritti degli autori devono essere tutelati, si auspica però che i consumatori non siano criminalizzati a prescindere dai loro comportamenti, che si accerti realmente chi distribuisce illecitamente materiale coperto da diritto d'autore, lasciando fare agli organi competenti (e non alle case discografiche) gli opportuni accertamenti, e che soprattutto si realizzi un reale mercato concorrenziale nel campo della discografia.
Allo stato varie associazioni dei consumatori hanno portato proposte legislative in materia, al fine di tutelare i diritti dei consumatori medesimi. l'associazione Altrocosumo propone una petizione per portare avanti queste proposte:
- l'abolizione delle sanzioni penali per chi, senza scopo di lucro, scarica e condivide in Rete contenuti protetti;
- un mercato moderno, efficiente e concorrenziale dei contenuti digitali basato su una gestione dei diritti d'autore digitali che rispetti anche i diritti degli utenti;
- il divieto della coesistenza di DRM (la gestione dei diritti d'autore digitali) e dell'Equo Compenso (il sovrapprezzo applicato ai supporti come compenso agli autori per il mancato guadagno sulle copie private); con questi sistemi il consumatore rischia di pagare più volte, oltre a non poter eseguire la copia privata e a essere limitato nella scelta della tecnologia e dei supporti informatici che preferisce.
E' interessante notare che proprio di recente il Parlamento Europeo ha approvato alcune direttive che recepiscono queste proposte. In particolare si raccomanda agli Stati membri di distinguere tra il download di file piratati a fini di lucro e quelli a fini esclusivamente privati, escludendo sanzioni penali per questi ultimi. Inoltre si evidenzia la necessità di non far partecipare direttamente alle attività investigative i detentori dei diritti (le case discografiche), ma consentire loro solo di affiancare gli organi inquirenti, garantendo così i diritti degli indagati e soprattutto la correttezza della raccolta delle prove.
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