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apr 17 2009
La legge salva SIAE PDF Stampa E-mail
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venerdì 17 aprile 2009

Come accade nei film, a volte ritornano. E così anche il bollino Siae sembra sia ritornato.
Con un comunicato stampa la Siae annuncia che nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 che stabilisce l’obbligatorietà del contrassegno Siae da apporre sui supporti fono-videografici, multimediali e su quelli contenenti programmi per elaboratore, così come previsto dall’articolo 181 bis della legge sul diritto d’autore, legge n. 633 del 1941.

Il bollino Siae fu dichiarato non opponibile ai privati dalla Corte Europea con sentenza del novembre 2007, ritenendo il bollino un requisito tecnico per commercializzare prodotti in Europa, e quindi la sua adozione doveva essere preventivamente notificata alla Comunità Europea. A seguito della suddetta sentenza, anche la Cassazione pervenne alle medesime conclusioni, e partirono addirittura la cause per ottenere il rimborso dei costi pagati dagli imprenditori al fine di ottenere tale bollino dalla Siae.
Secondo la Siae, con il decreto n. 31 del 2009 si chiuderebbe la questione imponendo così l’obbligo di adozione del medesimo. Interessante è il comma 2 dell’articolo 1 che conferisce alla normativa efficacia retroattiva, prevedendo che sarebbero legittimamente circolanti, successivamente all'entrata in vigore del vecchio Decreto 338 del 2001, sostituito da questo, i soli supporti conformi a detto decreto, ovverosia i supporti recanti il contrassegno Siae.
Una disposizione del genere ci pare contrasti con i principi del diritto.

Innanzitutto, un decreto non può rendere legittimo retroattivamente ciò che prima era illegittimo, cioè non si può ritenere che i supporti che prima dell’entrata in vigore del decreto 31 non avevano il bollino Siae, ma erano legittimi in quanto la normativa riguardante i bollini è stata dichiarata illegittima, siano divenuti illegittimi proprio a causa del nuovo decreto.
Inoltre la normativa europea prevede che i regolamenti relativi ai requisiti tecnici siano notificati alla Comunità Europea, e che si debba attendere la pronuncia della Comunità su tali regolamenti. L’Italia ha notificato il regolamento nell’aprile 2008, e la Commissione ha svolto delle osservazione nel luglio del 2008, ma a tali osservazioni non pare ci sia stata alcuna risposta, né tali osservazioni pare siano state prese in considerazione. Inoltre l’Italia non ha mai notificato la norma primaria (l’art. 181 della legge 133 del 1941) per cui non dovrebbe essere possibile ritenere che l’obbligo del bollino Siae sia attualmente in vigore. In ogni caso tale obbligo non potrà mai avere valore retroattivo.

In realtà, il senso della norma in questione è forse un altro, cioè quello di salvare la Siae dalle azioni di ripetizione dei costi pagati per avere il bollino, azioni che sono già iniziate a seguito della bocciatura da parte della Corte Europea. Infatti, il comma 8 dell'art. 6, fa “salvi in ogni caso gli atti ed i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'art. 181 bis” della legge sul diritto d’autore, il che vuol dire che la Siae non avrebbe più l’obbligo di restituire i soldi agli imprenditori che hanno pagato per avere il bollino. La solita norma all’italiana per salvare un ente privato come è di fatto la Siae.

Infine, rimarchiamo come il bollino Siae, come rileva la stessa FIMI, stia “comportando a carico dell’industria costi operativi di livello del tutto sproporzionato alle finalità perseguite, quali linee dedicate per i prodotti destinati al mercato italiano, personale dedicato per la gestione di magazzini centralizzati che fanno lievitare il costo di tre volte rispetto al costo base del contrassegno”. La FIMI (Federazione Industria Musica Italiana) sostiene che il bollino Siae è uno strumento “non più adeguato e inutilmente costoso”.

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