800x6001024x768Auto Width
Home arrow Diritto e Giustizia arrow Internet e la legge sulla stampa
Menu principale
Home
Rassegna stampa
Cerca nel sito
Notizie
Ambiente
Attualitą e Politica
Arte e Cultura
Computer e Tecnologia
Diritto e Giustizia
Economia e Finanza
Energia
Internet e Web
Salute e Medicina
Societą e Iniziative sociali
Vota il sito

mar 21 2009
Internet e la legge sulla stampa PDF Stampa E-mail
(0 voti)
sabato 21 marzo 2009

Di recente molte proposte di legge sembrano mirare a porre dei meccanismi di controllo su internet, in particolare utilizzando i provider come poliziotti della rete. Una proposta in tal senso è, ad esempio, la proposta Carlucci che recita: “Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l'applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti”.

Quindi l’onorevole Carlucci pensa di estendere l’obbligo di rettifica (almeno così si dovrebbe intendere quando si parla di “diritto di replica”!) e applicare la legge sulla stampa (con la S maiuscola, nel testo!), a tutta la rete, siti, blog, forum.

Sul punto, però, conviene ricordare che la giurisprudenza ha sempre sostenuto a più riprese che internet non può essere considerata stampa, in ciò confortata da eminente dottrina.
Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione se un forum possa essere considerato stampa. La vicenda nasce da una discussione in un forum gestito dall’ADUC, nella quale discussione si è parlato di preti pedofili, e un’associazione religiosa ha denunciato il fatto. Dopo l’iniziale sequestro dei due gruppi di discussione, per intero, in sede di riesame il Tribunale ha ridotto il sequestro ai soli messaggi incriminati (giustissimo, ma nel frattempo i gruppi di discussione sono rimasti sotto sequestro per un anno!).
L’ADUC ha presentato ricorso ritenendo che ai forum dovessero essere applicate le guarentigie della stampa. La Cassazione ha invece sentenziato che ciò non può avvenire, poiché le discussioni in rete (nello specifico si parlava di forum, ma il concetto vale in generale) non possono essere considerate stampa, bensì devono essere viste alla stregua di una bacheca online.

Quindi, in conclusione, le discussioni in rete, i forum in particolare, non possono essere considerate prodotti editoriali o testate giornalistiche telematiche. Se da un lato ciò determina maggiore facilità nel sequestrare un forum, si spera sempre con limitazione ai messaggi incriminati, in quanto non si applicano ad esso le guarentigie previste per la stampa (in particolare la possibilità del sequestro preventivo sussiste, per la stampa, solo in casi di pubblicazioni oscene o offensive della “pubblica decenza” -art. 2 Regio decreto legislativo n. 561/1946- e di pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo -art. 8 legge n. 645/1952-), di contro i siti, i forum, i blog, i gruppi di discussione, sono esonerati dagli obblighi della legge sulla stampa, cioè l’avere un direttore responsabile, l’obbligo di registrazione, l’obbligo di controllo sui messaggi pubblicati dagli utenti. E soprattutto, in caso di reati risponderebbe solo chi commette materialmente il reato, ma mai può essere considerato responsabile il gestore del sito/forum/blog, come invece accade con la stampa.

Ovviamente la Cassazione con questa sentenza non ha affatto escluso che in rete si possano avere prodotti editoriali, stabilisce solo che forum e discussioni online non possono essere considerati tali e quindi assoggettabili alla legge sulla stampa.
In materia di stampa l’art. 1 della legge n. 62/2001 stabilisce che “per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Essere accomunati alla stampa comporta degli obblighi, come prevede l’art. 2: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore”. Il legislatore ha poi esteso tali obblighi anche alla pubblicazione di prodotti editoriali sul web.
La nuova legge sull’editoria prevede l’applicabilità dell’art. 2 della vecchia legge sulla stampa a tutti i siti internet destinati alla diffusione di informazioni e l’applicabilità altresì dell’art. 5 della stessa legge (quello recante l’obbligo di registrazione presso i tribunali) dei soli siti internet, destinati alla diffusione di informazioni, contraddistinti da una testata e diffusi al pubblico con periodicità regolare. Il concetto di “stampa” include lo spazio web creato da un soggetto in osservanza degli obblighi di cui al già visto art. 2 legge n. 47/1948, ma non può ricomprendere lo spazio messo a disposizione da qualunque persona, come accade con un forum.
E in particolare non è dato considerare un sito come prodotto editoriale finché non soddisfa tutti i requisiti di cui alla legge sulla stampa, nello specifico si fa riferimento ai requisiti della periodicità e della regolarità.

 La questione relativa agli elementi richiesti perché un sito possa essere considerato prodotto editoriale è ancora aperta, ma almeno un primo punto fermo è stato posto con questa sentenza.

Commenti
Nuovo Cerca
+/-
Commenta
Nome:
Email:
 
Website:
Titolo:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss:
:D:pinch::(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."




salva l'articolo sul tuo social bookmarking preferito
Salva articolo su SalvaSiti.com!Figo: lo DIGO!Segnala su Segnalo.com!Segnala su OK Notizie!Digg!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Technorati!Furl!Yahoo!
 
< Prec.   Pros. >
Pił commentate
Advertisement