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Come forse sarete a conoscenza, vari mesi fa, molti utenti italiani, ma non solo, avevano ricevuto una lettera dalla Peppermint, una casa discografica tedesca, con una richiesta di risarcimento danni per violazione del diritto d’autore. Gli utenti in questione sarebbero stati colpevoli di aver scaricato via internet, a mezzo di programmi P2P (sulla rete Telecom), dei file (nella fattispecie file mp3) protetti dal diritto d’autore, quindi illecitamente.
La Peppermint aveva utilizzato i servizi dell’azienda Logistep, con sede in Svizzera, per tracciare gli IP degli utenti presunti colpevoli. In particolare hanno utilizzato la tecnica del cosiddetto scouring, con la quale attraverso particolari software lanciati nei vari servizi di file sharing P2P, si identificano gli indirizzi IP degli utenti che scaricano o condividono particolari file. A seguito della identificazione degli IP, però, si rende necessario chiedere, in sede giudiziaria, ai provider di comunicare i nominativi delle persone fisiche che corrispondono a quegli IP. Questa richiesta va fatta, ovviamente, all’azienda che fornisce l’accesso internet a quelle determinate persone, nel caso specifico la Telecom.
Alla fine della ricerca, ottenuti i nominativi, la Peppermint aveva inviato la lettera di cui sopra, intimando agli utenti, circa 4.000, di pagare una cifra a titolo di risarcimento del danno per evitare di essere portati in tribunale. Nella fattispecie si trattava di 330 euro.
Contro questo modo di agire erano scese in campo le associazioni dei consumatori, Altroconsumo, Adiconsum, finché lo stesso Garante per la privacy si è costituito parte civile nel processo attraverso il quale la Techland Sp ha intimato alla Wind, come la Peppermint aveva fatto in precedenza con la Telecom, di rivelare i nominativi di migliaia di utenti che avrebbero condiviso, tramite software P2P, un celebre videogame (nella sezione download trovate il provvedimento del Garante sul caso Peppermint).
Anche in questo caso si poneva il problema del trattamento dei dati sensibili degli utenti.
La questione ha avuto una conclusione nemmeno troppo inaspettata, poiché il giudice, nella fattispecie il Tribunale di Roma, ha respinto il ricorso, facendo proprie le eccezioni del Garante per la privacy, e sostenendo che la Logistep ha trattato illecitamente i dati di migliaia di utenti.
In sostanza si ribadisce che non è ammissibile il trattamento dei dati sensibili degli utenti, nella fattispecie gli IP, secondo le modalità utilizzate dalla Logistep, che avrebbe tracciato gli IP di migliaia di utenti, anche utenti che non hanno scaricato file illecitamente (tra le persone a cui è stato chiesto il risarcimento c’è anche un minorenne che, ovviamente, non è intestatario di alcuna linea telefonica !). Questo non è ammissibile secondo la legislazione vigente. Qui trovate ulteriori precisazioni (sul sito di Altroconsumo).
Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’art. 156bis della legge 633 del 1941 determina la prevalenza delle norme a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni sulle norme a protezione della proprietà intellettuale. Le eccezioni al divieto di trattamento dei dati sono ristrette ad ipotesi ben specifiche e dettagliate. La Peppermint, invece, aveva sostenuto che l’art. 24 del codice della privacy consente l’uso di dati personali per far valere un diritto in giudizio, ma in questo caso la norma prevede che il dato sia già in possesso della parte, cosa che non era nel caso di specie. Infatti la Peppermint ha violato le norme sulla riservatezza proprio per trovare il dato in questione.
Di recente la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con decisione del 29/1/2008, ha stabilito che i dati di traffico possono essere comunicati solo alla magistratura e in caso di indagini penali, e non in sede civile, come avevano fatto le aziende sopra indicate. In sostanza la Corte Europea ha chiarito che il diritto comunitario non consente che la tutela del diritto d’autore in sede civile prevalga sulla tutela del diritto alla riservatezza del trattamento dei dati personali (come gli IP).
Questa decisione pone un punto fermo agli innumerevoli tentativi da parte delle lobby degli enti privati che gestiscono i diritti d’autore, di porre i loro interessi privati al di sopra dei diritti fondamentali dell’uomo, costituzionalmente garantiti.
Ma, si badi, ciò non significa affatto che scaricare file protetti dal diritto d’autore diventa lecito, tutt’altro, significa solo che la ricerca dei rei, colpevoli di aver commesso un reato, può essere fatta solo attraverso le procedure stabilite dalla legge e in particolare deve essere posta in essere dagli organi (polizia, autorità giudiziaria) a ciò istituzionalmente deputati. Una azienda privata non può sostituirsi ad essi, ma deve rivolgersi al giudice penale anche per la ricerca delle prove, non può cercare questo tipo di prove da sé.
E soprattutto un presunto colpevole non può essere trattato da delinquente fin quando non sarà dimostrato che lo è. Calpestare i suoi diritti non è ammissibile.
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