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Avete un sito e volete pubblicare delle notizie oppure commenti agli avvenimenti di attualità ? Interessante, ma si può fare ?
In relazione al problema di stabilire se e come un sito internet può essere considerato giornale online, sovviene la legge n. 62 del 7 marzo 2001, che ha esteso la nozione di prodotto editoriale anche al mondo digitale.
La legge in questione stabilisce nella pubblicazione di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima:
- nome e domicilio dell’editore;
- nome del direttore o vice direttore responsabile;
- luogo e data di pubblicazione;
- nome e domicilio dello stampatore.
Se si tratta di stampa periodica è necessaria anche la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui la pubblicazione viene effettuata. A tal fine occorre il deposito di tutta una serie di documenti taluni meramente dichiarativi, altri comprovanti il possesso in capo al proprietario e al direttore o al vice direttore responsabile del possesso di determinati requisiti, tra cui l'essere iscritto all'albo dei giornalisti.
È inoltre possibile iscriversi nel R.O.C. (registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione . Qui si raccolgono i dati dei soggetti che operano nel settore della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa. Questo adempimento, in realtà, è obbligatorio solo nell’ipotesi in cui il proprietario della pubblicazione voglia avvalersi delle forme di finanziamento previste dalla legge 62 del 2001.
Queste sono le regole per una normale pubblicazione editoriale, ed esse devono essere applicate anche alle pubblicazioni on line, con le dovute differenziazioni.
Quindi, l’editore, il direttore e lo stampatore saranno considerati i soggetti che immettono i dati nel sito o che siano indicati come i responsabili del sito stesso. Per quanto riguarda il luogo di pubblicazione non è ancora stato chiarito se esso coincide col luogo in cui risiede il server, oppure col luogo in cui si trova fisicamente il responsabile che immette i contenuti (la redazione).
Per distinguere un prodotto normale da un prodotto editoriale elettronico la Corte di Cassazione si è così espressa: “per l’esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti”.
Quindi, in sostanza si comprime la libertà del singolo utente che non può arrogarsi il ruolo del giornalista, svolgendolo senza sottoporsi ad alcun tipo di controllo. La presenza di redattori qualificati, infatti, deve garantire che il diritto di cronaca venga esercitato in maniera corretta e responsabile, evitando così il proliferare di notizie false o di informazioni arbitrarie, in considerazione soprattutto del fatto che la diffusione di notizie attraverso la rete è veloce e persuasivo.
Con ciò possiamo dire che, al fine di stabilire se si è in presenza di un giornale on line, vale il requisito della periodicità e regolarità, cioè se la pubblicazione di articoli di stampo giornalistico è effettuata regolarmente allora si applicano gli obblighi della legge del 2001. Quindi, un sito per essere sottoposto alla normativa della legge del 2001 deve avere pubblicazioni di articoli con periodicità regolare, un titolo identificativo (testata), deve diffondere presso il pubblico informazioni legate all’attualità. Questo è quanto si ricava dalla sentenza del tribunale penale di Modica dell’8 maggio 2008, che evidenzia come le testate da registrare sono quelle pubblicate con periodicità, e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dell’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note. In presenza di questi requisiti si rende obbligatoria la registrazione prevista dalla legge 47 del 1948, in assenza della quale si tratta di stampa clandestina punibile per legge. C’è comunque da precisare che, dissentendo da quanto stabilito dal tribunale di Modica, la legge parla di prodotto editoriale, laddove un prodotto è destinato alla vendita o comunque a produrre vantaggi economica, caratteristica assente nella quasi totalità dei siti personali.
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