Con la diffusione di internet i giochi d’azzardo hanno subito una radicale trasformazione ed un incremento dovuto alle nuove possibilità date dalla rete. Si è avuto, quindi, un accrescimento del numero di casinò online (generalmente gestiti da società off shore che offrono minori costi di gestione rispetto a quelli tradizionali, ma anche maggiori rischi) e di agenzie di scommesse, anche in relazione alla politica di incentivazione ai giochi e alle scommesse che è condotta da un po’ di tempo a questa parte dallo Stato italiano. Un po’ ovunque sono sorti siti che consentono di partecipare a distanza a giochi d’azzardo e di abilità (i giochi di abilità devono essere tenuti distinti da quelli d’azzardo) online, come il poker, i dadi, le slot machines, la roulette, il cui accesso ovviamente è subordinato alla preventiva iscrizione e apertura di un conto corrente online.
La normativa in materia è data soprattutto dal T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931) e dalla legge n. 401 del 1989, oltre che alle varie leggi finanziarie che a loro volta rinviano a norme amministrative e provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).
ATTIVITÀ DI GIOCO D’AZZARDO.
La dottrina distingue quattro categorie di giochi d’azzardo:
1) giochi di sorte il cui esercizio è riservato allo Stato (lotto, lotterie nazionali, gratta e vinci);
2) lotterie, concorsi a premi, tombole, che possono essere gestiti previa autorizzazione amministrativa, da privati;
3) scommesse e concorsi pronostici collegati al risultato di manifestazioni sportiva gestite dal Coni in regime di monopolio;
4) giochi d’azzardo veri e propri, consentiti nella case da gioco autorizzate, e gestite dai Comuni, tramite apposita autorizzazione statale.
Nel nostro ordinamento la tenuta, l’agevolazione e la partecipazione a giochi d’azzardo è soggetta a sanzione penale se queste attività sono poste in essere in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati. C’è da dire che ogni attività che sia in qualche modo agevolatrice o faciliti il gioco, viene fatta rientrare nella fattispecie, anche in assenza di lucro. Ovviamente internet è senza dubbio un luogo pubblico, essendo accessibile ad un numero indeterminato di persone, per cui l’esercizio del gioco d’azzardo online configura il reato di cui all’art. 718 e seguenti del codice penale. Tale reato si realizza nel momento in cui si predispone l’attività, non è necessario che poi si giochi realmente, per cui il luogo di consumazione del reato è il luogo in cui materialmente è allocato il server contenente il sito, quindi in caso in cui il server sia all’estero, si tratta di condotte penalmente irrilevanti per la legislazione italiana.
Anche il semplice partecipante o giocatore, la cui posizione è prevista dall’art. 720, è punito se viene colto mentre prende parte al gioco. Questa norma sembra difficilmente applicabile al gioco d’azzardo online, poiché l’attività di partecipazione viene svolta nella abitazioni private. In teoria, però, sarebbe possibile al momento del sequestro dei server su cui era allocato il sito illecito, prelevare l’elenco dei soggetti collegati e giocanti in quel momento.
L’attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse è generalmente mal vista dal nostro ordinamento, sul quale ha avuto da criticare l’Unione Europea per l’evidente contrasto con i principi della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità. Infatti, in Italia tale tipo di attività può essere esercitata solo dai soggetti espressamente autorizzati dallo Stato con apposita concessione, e titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. Chi esercita tale attività senza le apposite autorizzazione si trova in violazione dell’art. 4 legge 401 del 1989, che prevede pene della reclusione fino a tre anni. Tale tipo di attività è espressamente vietata anche se esercitata via internet. Questa norma comporta che una società estera che agisca sulla base di apposita autorizzazione del paese estero (ad esempio l’Inghilterra) comunque sarebbe in violazione della normativa italiana in quanto sprovvista delle autorizzazioni italiane. Ciò è in violazione del principio di libero stabilimento, secondo la Comunità Europea.
Un soggetto che svolge attività di intermediazione nel booking delle scommesse per conto di soggetti esteri è in violazione della normativa italiana, in quanto la raccolta delle puntate, la riscossione delle poste e il pagamento delle vincite nel territorio nazionale integra un evidente apporto partecipativo all’organizzazione delle scommesse. La sentenza della Suprema Corte del 4 maggio 2007, n. 16928, sostiene però che se la società che gestisce le scommesse possiede nel paese d’origine la necessarie autorizzazioni, anche l’intermediario che non ha le autorizzazioni italiane deve andare assolto perché il fatto non sussiste.
PUBBLICITÀ A SITI DI SCOMMESSE.
A differenza della normale pubblicità, i banner online sono forme di pubblicità interattiva, che consentono, cliccandoci sopra, di essere portati direttamente sul sito che organizza il gioco d’azzardo. Questo tipo di pubblicità viene considerata illecita, in quanto agevolatrice del gioco d’azzardo, e punita ai sensi dell’art. 4 della legge 401 del 1989, fino a tre mesi di arresto. Tale pubblicità è sempre illegale se visibile in Italia, anche se alcune interpretazioni indicano che se il server sul quale è inserita la pubblicità è all’estero il reato non sarebbe perseguibile, atteso che nessuna parte della condotta illecita risulta tenuta nel territorio nazionale.
La pubblicità di casinò online è anch’essa vietata, e potrebbe configurare il reato di cui all’art. 718 c.p., sotto il profilo dell’agevolazione del gioco d’azzardo, oppure dell’agevolazione alla partecipazione che ricade sotto la sfera dell’art. 4 della legge 401 del 1989.
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