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feb 26 2008
Diritto d’autore e duplicazione DVD PDF Stampa E-mail
(2 voti)
martedì 26 febbraio 2008
Il diritto d’autore è regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 , modificata dalla Legge 22 maggio 2004 n. 128 (cosiddetto decreto Urbani).
In merito alla duplicazione di CD e DVD, la legge sul diritto d’autore prevede il divieto della duplicazione di opere audiovisive o di software, anche se il reato viene commesso solo a fini di profitto. Il reato in questione una volta era punito solo a fini di lucro, cioè se ci si guadagnava denaro, adesso il profitto deve intendersi anche se non c’è un guadagno economico, basta il semplice risparmio del costo del DVD originale per configurare il reato.
È inoltre punito anche chi semplicemente diffonde un’opera dell’ingegno, cioè un’opera audiovisiva o un software, comunicandola ad altri, immettendola in un sistema telematico. Quindi chi usa connessioni P2P (Emule, Kazaa, WinMX, ecc…) viola la legge non solo se diffonde programmi o video protetti dal diritto d’autore, ma anche se semplicemente li scarica, visto che i programmi P2P (cioè di File Sharing), automaticamente mettono in condivisione (sharing) il file che si sta scaricando. Chi distribuisce più di cinquanta copie o esemplari di opere vincolate rischia da 1 a 4 anni di reclusione.

È prevista invece la copia per uso personale (cosiddetta copia privata). Dato che i software e le opere audiovisive sono solitamente registrate su supporti danneggiabili e deteriorabili, è prevista la possibilità di farne una copia per esclusivo uso personale. Ci sono però dei limiti, la copia non può essere venduta, né prestata, né può essere visionata in contemporanea con l’originale. Il problema sorge, però, quando si tratta di prodotti protetti dalla copia. È vero che la legge prevede la copia per uso personale, ma punisce come reato la violazione delle protezione anti-copia (cosiddetto cracking), in quanto si altera il software medesimo. Il percorso più corretto sarebbe richiedere alle case produttrici una copia del prodotto, ovviamente gratuitamente. È però difficile pensare che le case produttrici forniscano senza fare storia una copia gratuita dell’opera. In questo caso è però possibile rivolgersi al giudice per l’adempimento di questo diritto previsto dalla legge.
In alternativa è possibile anche utilizzare software che consentono di duplicare CD o DVD protetti senza la necessità di alterare, tramite crack, il supporto. Purtroppo questa possibilità è malvista dalle case produttrici, e vari autori ritengono che anche l’uso di alcuni di questi software sia illegale. Ciò porterebbe alla impossibilità, per l’utente, di avere la copia di riserva prevista come suo diritto dalla legge.
Al fine di compensare gli autori e la SIAE, è stata introdotta una tassa (equo compenso) su ogni supporto analogico o digitale atto a registrare dati audiovisivi e informatici, quale compenso, appunto, per la riproduzione (a scopo personale) e per esercitare il diritto alla copia di riserva.
Tale tassa è stata estesa anche alle apparecchiature quali masterizzatori e software di masterizzazione. In questo modo molti vedono tale tassa come un compenso per i mancati introiti dovuti alla pirateria. Questa legge, però, si baserebbe, così intesa, sul principio che chiunque è un potenziale pirata, e quindi sanziona tutti indifferentemente, e in via preventiva. Così anche chi usa un masterizzatore solo per salvarci i filmati delle vacanze, oppure per fare il backup dei suoi dati di lavoro, pagherà come se fosse un duplicatore abusivo di software.
A parte la considerazione svolta sopra, si pensi che l’equo compenso ha fatto lievitare enormemente il costo dei supporti digitali, al punto che l’aumento sui DVD-5, i più comuni, è addirittura di 0,87 centesimi, cosa che ha comportato il crollo del mercato di questi supporti digitali in Italia, tanto che i supporti digitali vengono spesso comprati in altri paesi della CE, legalmente, visto che l’equo compenso è norma solo italiana.
Oltretutto gli oppositori a questa gabella non sono pochi, tanto che annoverano tra le loro file la BSA (Business Software Alliance), e quasi tutte le associazioni di consumatori.

È però previsto un rimborso dell’equo compenso solo per i professionisti forniti di partita IVA, rimborso che si deve chiedere direttamente alla SIAE, ma può essere chiesto solo per importi fatturati superiori ai 50 euro.

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