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mag 10 2009
Diffamazione online PDF Stampa E-mail
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sabato 09 maggio 2009

Il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui dinanzi a più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente, tramite chat, forum, siti o blog, ed in un certo qual modo è più semplice realizzarlo, visto che si ha l’errata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, poiché in genere si partecipa ai forum con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro nome. Oltretutto, nell’articolo del codice penale sopra richiamato è previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante mezzi di pubblicità, e nella prassi internet è considerato proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralità di soggetti.

Elementi del reato
Perché il reato si realizzi sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. La reputazione deve essere intesa come stima di cui l’individuo gode nella società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere ovviamente una persona determinata o determinabile.
La diffamazione è un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone. In rete, ad esempio, il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum, e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25875 del 21/06/2006), presumendosi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, e non rilevando l’astratta possibilità che il messaggio non sia letto. Invece, nel caso sussistano problemi tecnici che impediscono la visualizzazione, e quindi la diffusione, del messaggio, la condotta è punibile solo come tentativo.
Ovviamente il reato si realizza anche se il forum richiede una registrazione per essere letto.
La Cassazione ha precisato che non è necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralità di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio scritto su un forum sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. L’intervallo tra le varie letture deve ritenersi, quindi, irrilevante.
Perché sussista l’elemento psicologico del reato, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di critica, tutelato ampiamente dalla libertà di pensiero, e il reato in questione. Il diritto di critica, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona.

Un problema che si è posto riguarda la particolarità del mezzo, cioè la rete. La Cassazione ha escluso, comunque, che si possa applicare l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa (art. 13 legge 47/1948) o a mezzo di trasmissione radiofoniche o televisive (art. 30 legge 223/1990), facendo rientrare la diffamazione online nell’egida dell’art. 595 del codice penale, come diffamazione attuata con un mezzo di pubblicità, dato il carattere indeterminato dei soggetti che possono percepire l’offesa. Ciò in quanto la pubblicazione delle pagine web, a differenza della pagine cartacee, non avviene attraverso meccanismi (tipografici o fisico-chimici) riproduttivi di un originale. Tale conclusione deve ritenersi valida ancora oggi, anche se la legge 62 del 2001 ha incluso tra i prodotti editoriali anche quelli realizzati su sporto informatico, poiché lo stesso articolo 1, al comma 3, indica che al prodotto editoriale sono applicabili le leggi sulla stampa relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e quelle in merito alla registrazione del giornale presso la cancelleria del tribunale, sempre che, in quest’ultimo caso, il prodotto editoriale sia diffuso al pubblico con periodicità regolare e sia contraddistinto da una testata.
Ovviamente se l’offesa avviene tramite chat o mailing list, considerato il numero limitato di utenti, si avrà l’ipotesi tipica di diffamazione. Nel caso, infine, di offesa tramite messaggio di posta elettronica, essendo percepibile solo dal destinatario sarà configurabile il reato di ingiuria di cui all’art. 594 del codice penale.

Competenza territoriale
Altro problema particolarmente sentito riguarda la questione di diritto internazionale, concernente la determinazione della legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per via telematica. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2000 n. 4741), la diffamazione è un reato di evento, inteso come avvenimento esterno all’agente e casualmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi dell’espressione offensiva. La percezione, quindi, non è elemento costitutivo della condotta, ma è conseguenza dell’operato dell’agente.
Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte dei terzi.
L’articolo 6 del codice penale, al comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta “teoria dell’ubiquità”, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) nel nostro paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano”.
Ragionando in questo modo, se la diffamazione manifesta effetti lesivi in più paesi può sorgere una competenza concorrente di questi paesi nella punizione del reo. In tal proposito la Corte di Giustizia europea, in materia di danni commessi a mezzo stampa, ha stabilito un principio di autolimitazione degli Stati nell’esercizio del loro potere punitivo, che rispetti un’esigenza di proporzione rispetto alla complessiva dimensione dei fatti, tenendo conto nella punizione del reo delle sanzioni già eventualmente inflitte da altri ordinamenti.
Il problema sorge dal fatto che nella diffamazione a mezzo stampa è possibile avvalersi del criterio del luogo di stampa o di consegna delle copie all’autorità, come primo locus ove si verifica l’evento, criterio inutilizzabile in ambito telematico. In questo ambito la giurisprudenza ha quindi preferito optare per il criterio del luogo dove avviene il danno conseguenza, identificabile con il domicilio del danneggiato, alla stregua della diffamazione a mezzo stampa internazionale e con il mezzo televisivo.

Responsabilità del blogger e moderatore di forum e chat
Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti. In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del, blogger. È pacifico che in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
Si ritiene quindi che il blogger possa rispondere in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori solo se egli possa tecnicamente intervenire nella selezione e filtraggio degli stessi, e se abbia volontariamente scelto di diffondere in rete i post offensivi.
La posizione del blogger è quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.

Responsabilità del direttore di una testata telematica
La responsabilità del reato di cui all’art. 57 della legge sulla stampa è dubbio anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell’individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nell’art. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche.
La registrazione delle testata editoriale telematica (presso la cancelleria del tribunale) è finalizzata, infatti, all’ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato.
In conclusione il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall’iso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l’autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva. In tal caso la responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell’art. 57 della legge sulla stampa.

Responsabilità del provider
Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità del provider, il servizio di hosting (che ospita il forum/blog/sito web) non è mai responsabile dei reati commessi attraverso l’uso del suo servizio, poiché la responsabilità penale è personale. Ciò è quanto si ricava anche dalle recenti direttive della Comunità Europea in materia di commercio elettronico, recepite da leggi dello Stato. Potrebbe sussistere solo una responsabilità concorrente nel momento in cui venga avvertito della presenza di contenuti costituenti reato sul suo forum e non si attivi per cancellarli o per avvertire le autorità competenti.
A carico del provider, comunque, esistono obblighi di informazione e comunicazione, essendo egli tenuto senza indugio a informare l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio e a fornire, su richieste delle medesime autorità, le informazioni in possesso del provider, atte a consentire l’individuazione del destinatario dei servizio al fine di prevenire attività illecite.

Sequestro
Nel caso di siti contenenti comunicazioni diffamatorie è sempre possibile applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., se il sito non sia riconducibile al concetto di stampa.
La questione è più complessa nel caso dei giornali online, considerato che la stampa gode di particolari guarentigie che rendono possibile il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di pubblicazioni e stampati osceni ed offensivi della pubblica decenza, fermo restando il principio generale che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Il sequestro dei giornali e di qualsiasi altra pubblicazione o stampa è vietato a meno che non sia conseguenza di una sentenza irrevocabile, salva la possibilità di sequestrare 3 esemplari dello stampato a fini probatori.
Quindi il diritto costituzionale all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero prevale sulle esigenze cautelari, a meno che non si tratti di pubblicazioni contrarie al buon costume e alla pubblica decenza. Solo in quest’ultimo caso è possibile l’applicabilità del sequestro preventivo, negli altri casi è ammesso solo il sequestro a fini probatori col limite di 3 esemplari.
In relazione alle testate telematiche non è applicabile il sequestro preventivo, come previsto dall’art. 21 della Costituzione, ma nemmeno quello probatorio, atteso che la disciplina prevista per la stampa cartacea in materia di sequestro probatorio non è applicabile allo strumento informatico.
Alle pubblicazioni oscene diffuse via internet, invece, è applicabile la medesima disciplina prevista per la stampa cartacea, essendo prevista dalla carta costituzionale all’art. 21, comma 6.

Risarcimento
Come conseguenze della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorgono l’obbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e di risarcire il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.
Poiché nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, il luogo in cui sorge l’obbligazione coincide con quello in cui si verifica il danno, per cui in caso di diffamazione via internet il forum commissi delicti va individuato con quello in cui i danni patrimoniali e morali si verificano, e cioè nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato.

 

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