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set 08 2007
Controllo dei lavoratori e nuove tecnologie PDF Stampa E-mail
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sabato 08 settembre 2007
L'introduzione delle nuove tecnologie ha modificato radicalmente il luogo di lavoro. Sorge quindi il problema di verificare come queste nuove tecnologie possano essere utilizzate nei luoghi di lavoro e con quali limitazioni.
Lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) è la prima legge alla quale si deve fare riferimento. Esso si occupa anche della tutela del lavoratore contro il potere invasivo delle nuove tecnologie.
L'articolo 4 prevede il controllo intenzionale, che è proibito. Infatti stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".
Un secondo tipo di controllo è regolamentato nel secondo comma dell'articolo 4, dove si dice: "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
Insomma, è consentita la vigilanza dell'impresa, ma non il controllo investigativo dei lavoratori.

All'epoca ci si riferiva per lo più all'uso di telecamere, ma oggi la tecnologia ha introdotto nuovi sistemi di controllo. In particolare si hanno notevoli possibilità di controllo sul lavoro dei dipendenti, attraverso l'uso di computer. Anche gli eventuali controlli del datore di lavoro sugli strumenti informatici di cui sono dotati i dipendenti, come per esempio il controllo della posta elettronica, il monitoraggio degli accessi ad internet, sono ritenuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, controlli a distanza a tutti gli effetti, e quindi sono regolamentati dall'articolo 4 sopra riportato.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione i controlli diretti ad accertare le sole condotte illecite del lavoratore, cioè un controllo di tipo difensivo e non preventivo, è consentito al datore di lavoro anche in violazione dell'articolo 4. In pratica il datore di lavoro non può sottoporre a controllo il dipendente, ma se sa, o vuole accertare se abbia commesso degli illeciti, può effettuare questo tipo di controllo.

Per quanto riguarda la casella di posta elettronica si deve distinguere. Se si tratta della casella di posta fornita dall'azienda, essa è una dotazione aziendale, come i guanti da lavoro, e quindi non può essere usata per fini personali ed è sempre controllabile dall'azienda stessa, essendo di fatto di proprietà dell'azienda. Cosa diversa è l'email privata del dipendente, che è di proprietà del singolo, e non può in alcun modo essere controllata dall'azienda.

Infine, per quanto riguarda la navigazione su internet, il licenziamento in caso di utilizzo a fini privati dell'accesso ad internet non è generalmente consentito a meno che non si provi un calo di rendimento o un danno diretto dell'azienda.

Clicca QUI per ulteriori informazioni.

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