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Se avete preso una contravvenzione per eccesso di velocità, o per altri motivi legati alla viabilità, e ritenete che sia ingiusta, potete fare ricorso. Ma quante possibilità avete di vincere il ricorso ?
Cominciamo col dire che la notifica della multa deve avvenire nei 150 giorni dall’infrazione, e che esse si prescrivono entro 5 anni dalla notifica (se emessa dai vigili urbani sono 2 anni dall’iscrizione a ruolo della multa). I tempi per l’iscrizione a ruolo possono arrivare a 1 o 2 anni, e sono da sommare al termine suddetto.
Vediamo insieme alcuni casi pratici:
MANCATO FERMO IMMEDIATO
All’inizio molti verbali venivano annullati perché il trasgressore non era stato fermato nell’immediatezza del fatto al fine di contestargli subito il verbale, adesso ciò non accade più, in quanto sono state varate leggi che consentono controlli automatici. Infatti, l’articolo 201 del Codice della strada esclude l’eccesso di velocità dal principio generale secondo cui ogni infrazione va contestata immediatamente al trasgressore, se è possibile. Ma il mancato fermo può essere fatto ancora valere quando il controllo è avvenuto con due pattuglie, se il verbale non specifica che la seconda (quella che si piazza dopo il rilevatore per fermare i trasgressori) era impegnata in altro o comunque aveva un altro valido motivo per non intervenire.
CONTROLLI AUTOMATICI
Ulteriore motivo di ricorso era la taratura degli apparecchi che vengono utilizzati nei controlli. Di recente, però, la Cassazione ha dato la sua interpretazioni sulle norme riguardanti gli apparecchi.
La misurazione della velocità con apparecchi non presidiati da agenti è possibile esclusivamente in due casi:
- sulle autostrade
- sulle strade extraurbane principali (le superstrade a doppia carreggiata nei tratti contrassegnati da cartelli uguali a quelli di “inizio autostrada”, ma a fondo blu anziché verde). Adesso non c’è più alcun obbligo di fermare subito i trasgressori (anche se è comunque lecito farlo e talvolta viene ancora fatto).
- sulle altre strade extraurbane e sulle urbane di scorrimento (i viali cittadini con spartitraffico e limite di 60 o 70 orari).
In ogni caso, ogni apparecchio adibito a questo scopo deve essere sottoposto a taratura annuale e i controlli devono essere presegnalati e visibili.
TARATURA
La taratura dei rilevatori di velocità non è richiesta dalla legge, vi è solo una circolare ministeriale (quindi non il Codice della strada) che prevede la taratura solo per gli apparecchi non presidiati da agenti. Vi sono leggi che richiedono la taratura, ma esse si riferiscono a ben altri strumenti e la Cassazione ha recentemente chiarito che non c’entrano con i velocimetri.
Comunque, anche da un punto di vista tecnico la taratura non è fondamentale, infatti i rischi di rilevazioni errate sono ridotti dal fatto che, in caso di problemi , gli apparecchi si mettono automaticamente fuori servizio.
MULTA DEI VIGILI FUORI CITTÀ
Il Codice della strada prevede espressamente che i vigili possano operare su tutto il territorio del loro Comune e nella prassi è accettato anche che operino al di fuori, se esistono accordi tra le Amministrazioni locali. La Cassazione ha chiarito che ciò è legittimo.
“NON ERO IO”
Tranne il caso del tele laser che non fornisce la fotografia dell’infrazione (ma vi sono nuovi modelli che lo fanno), tutti i rilevatori di velocità omologati in Italia documentano l’infrazione con immagini che non vengono inviate al trasgressore per motivi di privacy, ma che restando agli atti per chi volesse verificare.
In ogni caso è sempre possibile risalire all’effettivo trasgressore perché è noto a quale distanza dal misuratore questi viene fotografato e per individuare subito tale distanza si mette un segno sull’asfalto, che comparirà nelle immagini. Può residuare incertezza solo se ci sono più veicoli appaiati all’altezza del segno e in quel caso l’eventuale verbale viene automaticamente annullato.
TELELASER
Poiché le prime versioni del Telelaser non forniva la fotografia dell’infrazione, molte sentenze hanno rimarcato che ciò non garantirebbe che venga punito l’effettivo trasgressore, poichè sarebbe possibile che l’agente punti l’apparecchio sul veicolo sbagliato. Tecnicamente questa interpretazione è discutibile e ormai molti giudici non la accolgono più. Inoltre, dal 2003 c’è il Telelaser Digicam, che ha anche la fotocamera digitale, per cui il problema non si pone più.
LIMITE DI VELOCITÀ NON CHIARO
Ogni segnale deve essere ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo (altrimenti chiunque s’immetta sulla strada non può sapere come deve comportarsi e presume di dover rispettare solo le regole generali). Se manca la ripetizione, le multe sono da annullare. Tutto ciò non vale, ovviamente, per chi si reimmette sulla carreggiata provenendo da una proprietà laterale, da un accesso (come le stradine di campagna), da un’area di servizio o di parcheggio.
LIMITE DI VELOCITÀ NON VISIBILE
Si può presentare ricorso non solo se si può dimostrare che il cartello col limite di velocità era coperto (da vegetazione, da pannelli lasciati da un precedente cantiere eccetera), ma anche quando non è ripetuto a sinistra della carreggiata (infatti su autostrade e superstrade ciò è obbligatorio, al fine di garantire la visibilità del limite anche a chi sta superando un camion).
CONTROLLI NON VISIBILI
Dal 4 agosto 2007 il decreto Bianchi (Dl n. 117 del 2007) impone che i controlli di velocità siano presegnalati, e il cartello di preavviso del controllo deve trovarsi non più di quattro chilometri prima dell’apparecchio. Devono essere inoltre ben visibili (non sono stati precisati tutti i criteri di visibilità, ma è chiaro che comunque un apparecchio montato a bordo di un’auto-civetta ora è illegale).Se ciò non accade e si è in grado di dimostrarlo, si può presentare ricorso.
LE PROCEDURE - Come presentare i ricorsi
Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale si può ricorrere:
- al Prefetto;
- al Giudice di pace.
Il ricorso al Prefetto va fatto in carta libera, portato personalmente alla Prefettura del capoluogo di provincia competente sul territorio in cui è stata elevata la contravvenzione, oppure al comando di chi ha elevato la multa (vigili urbani, polizia, ecc…), oppure può essere inviato per raccomandata A/R. Al ricorso si deve allegare copia del verbale di contravvenzione ed eventualmente chiedere se si vuole essere convocati di persona. È importante chiedere la sospensione dell’esecutività del provvedimento, altrimenti si è comunque tenuti a pagare la multa entro 60 giorni. Il prefetto decide nei 120 giorni da quando riceve gli atti (calcolate 180 giorni per ricorsi depositati in prefettura, 210 per ricorsi depositati alla polizia). Se respinge il ricorso la multa raddoppia come minimo, e la decisione va notificata entro 150 giorni, superati i quali la multa si annulla. È comunque possibile rivolgersi al giudice di pace in caso di esito negativo. Se il prefetto non decide nei 120 giorni, il ricorso si intende come accolto, in virtù del silenzio-assenso.
Il ricorso al giudice di pace va presentato in più copie (in genere 5 più l’originale), in carta libera. Si deve necessariamente presenziare all’udienza e si deve fissare un domicilio per le notifiche nella città in cui ha sede il giudice di pace competente, altrimenti occorre controllare di persona la fissazione dell’udienza, perché non si ricevono notifiche. Non vi sono termini per la decisione, ma se il giudice di pace respinge il ricorso la multa non raddoppia, anzi il giudice può eventualmente ridurre l’importo, come aumentarlo.
Il verbale contiene già le indicazioni fondamentali (e se non le contiene si può fare ricorso). Se il motivo di ricorso non è complesso (mancanza di un segnale, notifica tardiva eccetera), è sufficiente rivolgersi al Prefetto; se invece si tratta di far valere una propria interpretazione è preferibile rivolgersi al Giudice di pace. Anche perché il Prefetto, che fa parte della stessa pubblica amministrazione che ha elevato la multa, se respinge il ricorso, la multa si raddoppia, cosa che non accade con i ricorsi respinti dal Giudice di Pace, il quale è un vero organo terzo rispetto alla disputa.
In ogni caso non è necessaria l’assistenza di un avvocato, anche se è consigliabile per chi non ha dimestichezza col diritto o comunque si trova in una situazione complessa.
Per finire, se volete sapere quanti punti vi rimangono sulla patente, potete chiamare il numero 848.782.782 (solo da telefono fisso) al costo di una telefonata urbana, oppure consultare, dopo esservi registrati gratuitamente, il sito Il portale dell'automobilista, entrambe iniziative del Ministero dei Trasporti.
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