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lug 04 2008
Bollini SIAE ? No grazie ! PDF Stampa E-mail
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venerdì 04 luglio 2008

Il bollino SIAE, nato nel 1942, ha una duplice funzione, quella di consentire il monitoraggio delle copie vendute da un editore, allo scopo di facilitare il calcolo del compenso spettante all’autore, e quella di impedire la diffusione di materiale illecito. Infatti il Decreto legge n. 9 del 1987, convertito in legge 121 del 1987, prevede l’irrogazione di una sanzione penale per la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla SIAE, cioè sprovviste del bollino SIAE. La legge prevede la reclusione fino a 3 anni, con multa, per chiunque ometta il bollino SIAE.
Con tale legge, quindi, la SIAE acquisiva la funzione di certificazione dell’originalità dei prodotti, e al bollino veniva affidato il compito di garantire l’originalità delle copie, in assenza del quale risultava palese la contraffazione.
Successivi interventi legislativi hanno ampliato e rafforzato la funzione anticontraffazione del bollino, fino alla decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea che, nel novembre del 2007, è intervenuta sulla disciplina del bollino SIAE.

Nel 2001 un cittadino italiano viene rinviato a giudizio perché i CD da lui prodotti erano sprovvisti del bollino SIAE, pur avendo l’autore tutte le autorizzazione necessarie per i CD (i CD contenevano la riproduzione di opere di famosi pittori). Secondo la legge 633 del 1941 il bollino SIAE deve essere apposto su qualunque supporto contenente opere protette. Il cittadino italiano di cui sopra, invece di pagare, si è rivolto alla Comunità Europea, citando lo Stato italiano, e nel novembre del 2007 arriva la decisione della Corte Europea.
Secondo la Corte, poiché nel 1983 la CE impose la preventiva notificazione di tutti i requisiti tecnici obbligatori per commercializzare un prodotto (la direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983), e l’Italia non ha mai effettuato tale notifica, essendo l’obbligo dei bollini SIAE riconosciuto come un requisito tecnico la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione in uno Stato membro, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale e comporta l’inapplicabilità delle regole considerate, quindi l’obbligo del bollino SIAE, che non possono essere opposte ai privati.
Per cui i privati al momento non sono obbligati a apporre il bollino SIAE sulle loro opere.

La SIAE, dinanzi alla Corte, ha svolto la seguente argomentazione, sostenendo che il bollino di fatto è nato nel 1942, quindi ben prima della direttiva CE, per cui si tratta nella fattispecie di semplice modernizzazione di una normativa, per adattarla alla modificata tecnologia. La Corte ha, però, ribadito che anche l’inclusione di nuovi supporti, come i CD, nell’ambito dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, di fatto è una modifica importante alla regola tecnica soggetta all’obbligo di notificazione alla Comunità Europea.

La Cassazione anche è intervenuta sulla questione, sancendo che le leggi concernenti l’obbligo di apposizione del bollino, nonché le norme penali poste a garanzia di tale vincolo, sono tutte successive al 1983, anno di introduzione della procedura suddetta. In assenza di notificazione, quindi, le norme sono inapplicabili.

In conclusione, alla luce delle recenti pronunce, la mancata apposizione del bollino non comporta l’irrogazione di sanzioni penali né l’imposizione di obblighi di natura civile o amministrativa.

Si rende necessario però chiarire che la normativa non è abrogata, ma solo sospesa fino alla notificazione da parte dello Stato italiano. Ovviamente solo dal momento della notificazione potrà ritenersi applicabile la normativa, che quindi non può essere applicata retroattivamente. Si precisa ulteriormente che esistono norme (legge 633/1941) che puniscono la abusiva duplicazione di cd musicali, indipendentemente dal bollino.

 

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