mag
21
2009
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giovedì 21 maggio 2009 |
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Dopo circa un anno ho deciso di apportare qualche miglioramento al sito, principalmente registrare un dominio. Per semplificare la gestione del sito da parte mia, nonchè la fruibilità dello stesso da parte dei visitatori, ho preferito passare alla nuova versione di Joomla, molto più performante.
Per questioni tecniche, quindi, sul nuovo sito non ho spostato i contenuti di questo sito, per questo inizialmente lo troverete un po' spoglio, visto che ricomincio lì quasi da zero.
In ogni caso questo sito rimarrà online ancora per vario tempo, e i contenuti non saranno rimossi, così se a qualcuno dovesse interessare qualcosa potrà trovarla qui. Alcuni articoli saranno comunque aggiornati e trasferiti sul nuovo sito.
Spero continuerete a leggermi. Grazie!
Cliccate sul banner qui sotto per raggiungere il nuovo sito:
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mag
16
2009
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sabato 16 maggio 2009 |
Fino a qualche tempo fa i documenti inviati tramite computer avevano uno scarso valore giuridico, per questo motivo si è introdotta in Italia la cosiddetta firma digitale, cioè una firma elettronica apposta in base ad un sistema crittografico a chiave asimmetrica. Un documento dotato di firma digitale acquisisce valore di prova giuridica.
La firma digitale è definita come firma elettronica “forte”, laddove le firme elettroniche “deboli” sono le normali firme elettroniche che non danno certezza dell’individuo che invia la documentazione. Grazie alla partecipazione di un organismo esterno, detto certificatore, che accerta l’identità del soggetto, e rilascia i certificati che attestano tale identità, la firma digitale consente di avere la certezza giuridica dell’identità del soggetto che invia determinata documentazione tramite computer, in genere tramite mail.
La documentazione elettronica inviata con l’apposizione della firma digitale si considera esattamente uguale alla dichiarazione cartacea firmata a mano da chi la ha scritta, senza bisogno di doverla nemmeno stampare. Un giudice al quale si presenta tale tipo di documentazione la considererà valida dal punto di vista giuridico, quale prova dell’identità del soggetto da cui proviene. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
La parte processuale contro la quale viene esibita in giudizio una falsa scrittura formata su supporto informatico con firma digitale, deve non solo disconoscere la propria firma, ma anche fornire le prove della sua falsità, con inversione dell’onere della prova.
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mag
12
2009
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Freedom House e l’Italia semilibera |
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martedì 12 maggio 2009 |
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E’ recentissimo l’ultimo rapporto sulla libertà di stampa realizzato da Freedom House, che consegna alla storia una valutazione ben poco lusinghiera, di fatto retrocedendo l’Italia, in quanto a libertà di stampa e di informazione, a paese “semilibero”. Siamo l’unica nazione nell’Europa occidentale ad avere questo triste primato, allineato di fatto solo alla Turchia (l’Italia è la Turchia sono gli unici paesi europei ad avere un ordine dei giornalisti).
Freedom House è una organizzazione autonoma ed indipendente che dal 1980 valuta lo stato di libertà di 195 nazioni, e vedere l’Italia ormai in 73esima posizione non può non far pensare.
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